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ALLEGATO / 74. Diisocianati

ALLEGATO

Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:

«74. Diisocianati, O = C=N-R-N = C=O, in cui R è un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata»

1.

Da non utilizzare in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:

a)

la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o

b)

il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

2.

Da non immettere sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:

a)

la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o

b)

il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

3.

Ai fini della presente voce, per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

4.

La formazione di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale. Tale formazione riguarda almeno:

a)

gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettera a), per tutti gli usi industriali e professionali;

b)

gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), per i seguenti usi:

—

manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);

—

applicazione a spruzzo in cabina ventilata;

—

applicazione con rullo;

—

applicazione con pennello;

—

applicazione per immersione o colata;

—

trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;

—

pulitura e rifiuti;

—

qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;

c)

gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), per i seguenti usi:

—

manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);

—

applicazioni per fonderie;

—

manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;

—

manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);

—

applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);

—

qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

5.

Elementi di formazione:

a)

formazione generale, anche on line, riguardante:

—

chimica dei diisocianati;

—

pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);

—

esposizione ai diisocianati;

—

valori limite di esposizione professionale;

—

modalità di sviluppo della sensibilizzazione;

—

odore come segnale di pericolo;

—

importanza della volatilità per il rischio;

—

viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;

—

igiene personale;

—

attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;

—

rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;

—

rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;

—

sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;

—

ventilazione;

—

pulizia, fuoriuscite, manutenzione;

—

smaltimento di imballaggi vuoti;

—

protezione degli astanti;

—

individuazione delle fasi critiche di manipolazione;

—

sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);

—

sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);

—

certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;

b)

formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante:

—

ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);

—

manutenzione;

—

gestione dei cambiamenti;

—

valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;

—

rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;

—

certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;

c)

formazione avanzata, anche on line, riguardante:

—

eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;

—

applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;

—

manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);

—

certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.

6.

La formazione deve essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l’utilizzatore industriale o professionale. Gli Stati membri possono attuare o continuare ad applicare i loro requisiti nazionali per l’uso di tali sostanze e miscele, purché siano soddisfatti i requisiti minimi di cui ai paragrafi 4 e 5.

7.

Il fornitore di cui al paragrafo 2, lettera b), deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione di cui ai paragrafi 4 e 5 nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele. Nell’ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione.

8.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione di cui ai paragrafi 4 e 5. La formazione deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.

9.

Nelle relazioni di cui all’articolo 117, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:

a)

i requisiti stabiliti per la formazione e altre misure di gestione dei rischi previsti dalla legislazione nazionale e connessi all’uso industriale e professionale dei diisocianati;

b)

il numero di casi di asma professionale e di malattie professionali delle vie respiratorie e cutanee segnalati e riconosciuti in relazione ai diisocianati;

c)

i limiti nazionali di esposizione ai diisocianati, se esistono;

d)

le informazioni sulle attività di esecuzione relative alla restrizione.

10.

Tale restrizione si applica fatte salve altre normative dell’Unione in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

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