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CELEX 02004L0037 · v20240408

ANNEX II / Raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori


(Articolo 14, paragrafo 7)

▼M6

1. Il medico e/o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell’esposizione di ciascun lavoratore.

▼C1

2. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori va effettuata in conformità dei principi e delle prassi della medicina del lavoro; essa deve comprendere almeno le seguenti misure:

— 
tenuta della documentazione relativa ai precedenti sanitari e professionali del lavoratore,
— 
un'intervista personale,
— 
ove necessario, il controllo biologico e l'accertamento degli effetti precoci e reversibili.

Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria possono essere decise eventuali ulteriori prove e analisi da effettuare, alla luce delle più recenti conoscenze disponibili in materia di medicina del lavoro.

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