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CELEX 02004L0037 · v20240408

Article 16 / Valori limite

▼M6

1.  
Con la procedura di cui all’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo e il Consiglio fissano con direttive sulla base dell’informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse.

▼C1

2.  
I valori limite e le altre disposizioni direttamente connesse figurano nell'allegato III.

▼M6

3.  
Con la procedura di cui all’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio fissano con direttive sulla base dell’informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite biologici, insieme ad altre informazioni pertinenti in materia di sorveglianza sanitaria.
4.  
I valori limite biologici e altre informazioni in materia di sorveglianza sanitaria figurano nell’allegato III bis.

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