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CELEX 02004L0037 · v20240408

Article 6 / Informazioni da fornire all'autorità competente

Se dai risultati della valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si evince un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, i datori di lavoro mettono a disposizione dell'autorità competente, a richiesta, appropriate informazioni riguardanti:

▼M6

a) 

le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;

b) 

i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o miscele contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;

▼C1

c) 

il numero di lavoratori esposti;

d) 

le misure di prevenzione adottate;

e) 

il tipo di equipaggiamento protettivo da utilizzare;

f) 

la natura e il grado dell'esposizione;

g) 

i casi di sostituzione.

▼M2

Gli Stati membri tengono conto delle informazioni di cui alle lettere da a) a g) del primo comma del presente articolo nelle loro relazioni presentate alla Commissione ai sensi dell’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.

▼C1

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