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CELEX 02004L0037 · v20240408

ANNEX IIIa / VALORI LIMITE BIOLOGICI E MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA


(articolo 16, paragrafo 4)

Piombo e suoi composti inorganici

1.1. Il monitoraggio biologico deve comprendere la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti.

1.1.1. Fino al 31 dicembre 2028 il valore limite biologico obbligatorio è il seguente:

30 μg Pb/100 ml di sangue

Per i lavoratori i cui livelli di piombo nel sangue superano il valore limite biologico di 30 μg Pb/100 ml di sangue a causa di un'esposizione verificatasi prima del 9 aprile 2026, ma inferiore a 70 μg Pb/100 ml di sangue, la sorveglianza sanitaria è effettuata regolarmente. Qualora sia accertata una tendenza alla diminuzione verso il valore limite di 30 μg Pb/100 ml di sangue in tali lavoratori, essi possono essere autorizzati a continuare a svolgere mansioni che comportano l'esposizione al piombo.

1.1.2. A decorrere dal 1o gennaio 2029 il valore limite biologico obbligatorio è il seguente:

15 μg Pb/100 ml di sangue ( 6 )

Per i lavoratori i cui livelli di piombo nel sangue superano il valore limite biologico di 15 μg Pb/100 ml di sangue a causa di un'esposizione verificatasi prima del 9 aprile 2026, ma inferiore a 30 μg Pb/100 ml di sangue, la sorveglianza sanitaria è effettuata regolarmente. Qualora sia accertata una tendenza alla diminuzione verso il valore limite di 15 μg Pb/100 ml di sangue in tali lavoratori, essi possono essere autorizzati a continuare a svolgere mansioni che comportano l'esposizione al piombo.

1.2. La sorveglianza sanitaria interviene quando l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,015 mg/m3, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un livello di piombo nel sangue superiore a 9 μg Pb/100 ml di sangue. La sorveglianza sanitaria è inoltre effettuata per quanto riguarda le lavoratrici in età fertile il cui livello nel sangue supera 4,5 μg Pb/100 ml di sangue o il valore di riferimento nazionale della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo, se tale valore esiste.

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