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CELEX 02004L0037 · v20240408

Article 9 / Accesso alle zone di rischio

I datori di lavoro adottano le misure appropriate affinché le aree in cui si svolgono le attività riguardo alle quali i risultati della valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, rivelano un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbono accedere per motivi connessi con il loro lavoro o con la loro funzione.

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