ANNEX V / Informazioni da comunicare al pubblico ai sensi dell'Articolo 14, paragrafo 1, e dell'Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)
PARTE 1
Per tutti gli stabilimenti compresi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
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1. |
Nome o ragione sociale del gestore e indirizzo completo dello stabilimento. |
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2. |
Conferma che lo stabilimento è soggetto alle disposizioni regolamentari e/o amministrative di attuazione della presente direttiva e che la notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è stata presentata all'autorità competente. |
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3. |
Spiegazione, in termini semplici, della o delle attività svolte nello stabilimento. |
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4. |
Denominazione comune o, nel caso di sostanze pericolose comprese nella parte 1 dell'allegato I, denominazione generica e categoria di pericolo delle pertinenti sostanze pericolose presenti nello stabilimento che potrebbero dare luogo a un incidente rilevante, con indicazione, in termini semplici, delle principali caratteristiche pericolose. |
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5. |
Informazioni generali su come sarà allertata, ove necessario, la popolazione interessata; informazioni adeguate sul comportamento corretto in caso di incidente rilevante o l'indicazione di dove si possono ottenere tali informazioni in forma elettronica. |
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6. |
La data dell'ultima visita in loco conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, o l'indicazione di dove tali informazioni sono accessibili in forma elettronica; informazioni su dove si possono ottenere, su richiesta, informazioni più dettagliate relative all'ispezione e il relativo piano di ispezione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22. |
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7. |
Precisazioni relative alle modalità per ottenere tutte le informazioni richieste, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22. |
PARTE 2
Per gli stabilimenti di soglia superiore, oltre alle informazioni di cui alla parte 1 del presente allegato.
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1. |
Informazioni generali relative alla natura dei pericoli di incidente rilevante, compresi i loro effetti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente e sintesi dei tipi principali di scenari di incidenti rilevanti e delle misure di controllo per affrontarli. |
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2. |
Conferma che il gestore è tenuto ad adottare opportune misure in loco e a mettersi in contatto con i servizi di emergenza per far fronte agli incidenti rilevanti e ridurne al minimo gli effetti. |
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3. |
Informazioni adeguate sul piano di emergenza esterno elaborato per affrontare eventuali ripercussioni dell'incidente al di fuori del sito; tali informazioni dovrebbero includere l'invito a seguire tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento dell'incidente. |
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4. |
Ove pertinente, informazioni indicanti se lo stabilimento è situato in prossimità del territorio di un altro Stato membro che potrebbe subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante in conformità alla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali. |