Article 16 / Informazioni che il gestore deve comunicare e azioni da intraprendere a seguito di un incidente rilevante
Gli Stati membri provvedono affinché, non appena possibile dopo che si è verificato un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, sia tenuto a:
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a) |
informare l'autorità competente; |
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b) |
comunicare all'autorità competente, non appena ne venga a conoscenza:
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c) |
informare l'autorità competente sulle misure previste per:
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d) |
aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergano nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte. |