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CELEX 02012L0018 · v20120724

Article 16 / Informazioni che il gestore deve comunicare e azioni da intraprendere a seguito di un incidente rilevante

Gli Stati membri provvedono affinché, non appena possibile dopo che si è verificato un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, sia tenuto a:

a)

informare l'autorità competente;

b)

comunicare all'autorità competente, non appena ne venga a conoscenza:

i)

le circostanze dell'incidente;

ii)

le sostanze pericolose presenti;

iii)

i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente sulla salute umana, sull'ambiente e sui beni;

iv)

le misure di emergenza adottate;

c)

informare l'autorità competente sulle misure previste per:

i)

limitare gli effetti dell'incidente a medio e a lungo termine,

ii)

evitare che esso si ripeta;

d)

aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergano nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.

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