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CELEX 02012L0018 · v20120724

ANNEX II / Dati e informazioni minimi che devono figurare nel rapporto di sicurezza di cui all'Articolo 10

1.

Informazioni sul sistema di gestione e sull'organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti

Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all'allegato III.

2.

Descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento:

a)

descrizione dello stabilimento e del relativo ambiente, in particolare posizione geografica, dati meteorologici, geologici, idrografici e, se del caso, la sua storia;

b)

identificazione degli impianti e di altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un pericolo di incidente rilevante;

c)

sulla base delle informazioni disponibili, identificazione degli stabilimenti adiacenti nonché di siti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, aree e progetti urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino;

d)

descrizione delle zone in cui può verificarsi un incidente rilevante.

3.

Descrizione dell'impianto:

a)

descrizione delle principali attività e produzioni delle parti dello stabilimento importanti dal punto di vista della sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni in cui tale incidente rilevante potrebbe prodursi, corredata di una descrizione delle misure preventive previste;

b)

descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative; se del caso, tenendo conto delle informazioni disponibili sulle migliori pratiche;

c)

descrizione delle sostanze pericolose:

i)

inventario delle sostanze pericolose, comprendente:

—

l'identificazione delle sostanze pericolose: denominazione chimica, numero CAS, denominazione secondo la nomenclatura IUPAC,

—

quantità massima di sostanze pericolose effettivamente presente o possibile,

ii)

caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche e indicazione dei pericoli, sia immediati che differiti, per la salute umana e l'ambiente;

iii)

proprietà fisiche o chimiche in condizioni normali di utilizzo o in condizioni anomale prevedibili.

4.

Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione:

a)

descrizione dettagliata dei possibili scenari di incidenti rilevanti e delle loro probabilità o delle condizioni in cui possono prodursi, corredata di una sintesi degli eventi che possono svolgere un ruolo nell'innescare tali scenari, con cause interne o esterne all'impianto, comprendente in particolare:

i)

cause operative;

ii)

cause esterne, quali quelle connesse con effetti domino, siti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine di o aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

iii)

cause naturali, ad esempio terremoti o inondazioni;

b)

valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti identificati, comprese le piante o le descrizioni delle zone suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento;

c)

riesame degli incidenti e delle anomalie passati legati all'utilizzo delle stesse sostanze e degli stessi procedimenti, considerazione degli insegnamenti tratti da questi e riferimento esplicito a misure specifiche adottate per prevenire tali incidenti;

d)

descrizione dei parametri tecnici e delle attrezzature utilizzate per garantire la sicurezza degli impianti.

5.

Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente rilevante:

a)

descrizione dei dispositivi installati nell'impianto per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti per la salute umana e per l'ambiente, compresi ad esempio sistemi di rilevazione/protezione, dispositivi tecnici per limitare l'entità di rilasci accidentali, tra cui nebulizzazione dell'acqua, schermi di vapore, contenitori di raccolta di emergenza, valvole di intercettazione, sistemi di neutralizzazione, sistemi di raccolta delle acque antincendio;

b)

organizzazione della procedura di allarme e di intervento;

c)

descrizione dei mezzi, interni o esterni, che possono essere mobilitati;

d)

descrizione di qualsiasi misura tecnica e non tecnica pertinente ai fini della riduzione dell'impatto di un incidente rilevante.

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