ANNEX VI / Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla commissione di cui all'Articolo 18, paragrafo 1
I. Ogni incidente rilevante di cui al punto 1 o avente almeno una delle conseguenze descritte ai punti 2, 3, 4 e 5 deve essere notificato alla Commissione.
1. Sostanze pericolose coinvolte
Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari al 5 % della quantità limite prevista alla colonna 3 della parte 1 o alla colonna 3 della parte 2 dell'allegato I.
2. Conseguenze per le persone o i beni:
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a) |
un decesso; |
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b) |
sei persone ferite all'interno dello stabilimento e ricoverate in ospedale per almeno 24 ore; |
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c) |
una persona all'esterno dello stabilimento ricoverata in ospedale per almeno 24 ore; |
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d) |
abitazione/i all'esterno dello stabilimento danneggiata/e e inagibile/i a causa dell'incidente; |
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e) |
l'evacuazione o il confinamento di persone per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 500; |
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f) |
l'interruzione dei servizi di acqua potabile, elettricità, gas o telefono per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 1 000. |
3. Conseguenze immediate per l'ambiente:
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a) |
danni permanenti o a lungo termine causati agli habitat terrestri:
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b) |
danni rilevanti o a lungo termine causati a habitat di acqua superficiale o marini:
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c) |
danni rilevanti causati a una falda acquifera o ad acque sotterranee: 1 ha o più. |
4. Danni materiali:
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a) |
danni materiali nello stabilimento: a partire da 2 000 000 di EUR; |
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b) |
danni materiali all'esterno dello stabilimento: a partire da 500 000 EUR. |
5. Danni transfrontalieri
Ogni incidente rilevante connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini effetti all'esterno del territorio dello Stato membro interessato.
II. Dovrebbero essere notificati alla Commissione gli incidenti e i «quasi incidenti» che, a parere degli Stati membri, presentano un interesse tecnico particolare per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze, ma che non rispondono ai criteri quantitativi sopra menzionati.