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CELEX 02012L0018 · v20120724

ANNEX IV / Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza di cui all'articolo 12

1.

Piani di emergenza interni:

a)

nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito;

b)

nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorità responsabile del piano di emergenza esterno;

c)

per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze; la descrizione deve comprendere le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili;

d)

misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme;

e)

disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorità incaricata di attivare il piano di emergenza esterno; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione di informazioni più dettagliate appena disponibili;

f)

se del caso, disposizioni in materia di formazione per preparare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere e, ove necessario, in coordinamento con i servizi di emergenza esterni;

g)

disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'esterno del sito.

2.

Piani di emergenza esterni:

a)

nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e coordinare le misure adottate all'esterno del sito;

b)

disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli eventuali incidenti; modalità di allarme e richiesta di soccorsi;

c)

misure di coordinamento delle risorse necessarie per l'attuazione del piano di emergenza esterno;

d)

disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'interno del sito;

e)

misure di intervento da adottare all'esterno del sito, comprese le reazioni agli scenari di incidenti rilevanti indicati nel rapporto di sicurezza ed esaminando i possibili effetti domino fra cui quelli che hanno un impatto sull'ambiente;

f)

disposizioni adottate per fornire al pubblico e agli stabilimenti o siti adiacenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, ai sensi dell'articolo 9, informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare;

g)

disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti rilevanti che potrebbero avere conseguenze al di là delle frontiere.

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