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CELEX 02012L0018 · v20120724

Article 2 / Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica agli impianti quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1.

2.   La presente direttiva non si applica ai seguenti soggetti:

a)

agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;

b)

ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;

c)

al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

d)

al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

e)

allo sfruttamento, vale a dire l'esplorazione, l'estrazione e la preparazione di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;

f)

all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;

g)

allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;

h)

alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo.

In deroga ai punti e) e h) del primo comma, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di preparazione chimica o termica e il deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

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