Article 2 / Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica agli impianti quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1.
2. La presente direttiva non si applica ai seguenti soggetti:
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a) |
agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari; |
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b) |
ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze; |
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c) |
al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva; |
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d) |
al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva; |
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e) |
allo sfruttamento, vale a dire l'esplorazione, l'estrazione e la preparazione di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione; |
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f) |
all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi; |
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g) |
allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi; |
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h) |
alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo. |
In deroga ai punti e) e h) del primo comma, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di preparazione chimica o termica e il deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.