Article 23 / Accesso alla giustizia
Gli Stati membri provvedono affinché:
|
a) |
i richiedenti che presentano richieste di informazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere b) o c), o dell'articolo 22, paragrafo 1, della presente direttiva possano chiedere, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, un riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità competente con riguardo a tali richieste di informazioni; |
|
b) |
nei loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, il pubblico interessato abbia accesso alle procedure di riesame stabilite dall'articolo 11 della direttiva 2011/92/UE per i casi previsti all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva. |