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CELEX 02012L0018 · v20120724

Article 23 / Accesso alla giustizia

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

i richiedenti che presentano richieste di informazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere b) o c), o dell'articolo 22, paragrafo 1, della presente direttiva possano chiedere, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, un riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità competente con riguardo a tali richieste di informazioni;

b)

nei loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, il pubblico interessato abbia accesso alle procedure di riesame stabilite dall'articolo 11 della direttiva 2011/92/UE per i casi previsti all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva.

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