Article 29 / Clausola d'informazione e di revisione
1. Entro il 30 settembre 2020, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 18 e dell'articolo 21, paragrafo 2, e delle informazioni contenute nelle banche dati di cui all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, e tenuto conto dell'attuazione dell'articolo 4, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sul buon funzionamento della presente direttiva, comprese informazioni sugli incidenti rilevanti verificatisi nell'Unione e sul loro potenziale impatto sull'attuazione della presente direttiva. La Commissione, nella prima di tali relazioni, include una valutazione della necessità di modificare l'ambito di applicazione della presente direttiva. Ciascuna relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
2. Nell'ambito delle pertinenti disposizioni legislative dell'Unione, la Commissione può esaminare la necessità di affrontare la questione delle responsabilità finanziarie del gestore in relazione a incidenti rilevanti, comprese questioni in materia di assicurazione.