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CELEX 02012L0018 · v20120724

Article 3 / Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1.

«stabilimento», tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;

2.

«stabilimento di soglia inferiore», uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato I, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato I;

3.

«stabilimento di soglia superiore», uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato I;

4.

«stabilimento adiacente», uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

5.

«nuovo stabilimento»:

a)

uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1o giugno 2015 o successivamente a tale data; o

b)

un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1o giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;

6.

«stabilimento preesistente», uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 96/82/CE e che a decorrere dal 1o giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione della presenza direttiva, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;

7.

«altro stabilimento», un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1o giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui al punto 5;

8.

«impianto», un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi sia a livello suolo che a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;

9.

«gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto oppure, ove la normativa nazionale lo preveda, a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;

10.

«sostanze pericolose», le sostanze o miscele di cui alla parte 1 o elencate nella parte 2 dell'allegato I, sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi;

11.

«miscela», una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

12.

«presenza di sostanze pericolose», la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato I;

13.

«incidente rilevante», un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto alla presente direttiva e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;

14.

«pericolo», la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;

15.

«rischio», la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;

16.

«deposito», la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;

17.

«pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi del diritto o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

18.

«pubblico interessato»: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 15, paragrafo 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti applicabili di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;

19.

«ispezione», tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dalla presente direttiva da parte degli stabilimenti.

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