Article 6 / Autorità competente
1. Fatte salve le responsabilità del gestore, gli Stati membri istituiscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate di svolgere i compiti stabiliti dalla presente direttiva («l'autorità competente»), nonché, se del caso, gli organismi incaricati di assistere l'autorità competente sul piano tecnico. Gli Stati membri che istituiscono o designano più di un'autorità competente provvedono affinché le procedure relative allo svolgimento dei rispettivi compiti siano pienamente coordinate.
2. Le autorità competenti e la Commissione collaborano nell'ambito di attività di sostegno all'attuazione della presente direttiva coinvolgendo, ove opportuno, i soggetti interessati.
3. Ai fini della presente direttiva gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti accettino informazioni equivalenti presentate dai gestori, in conformità ad altre disposizioni legislative pertinenti dell'Unione e conformi alle disposizioni della presente direttiva. In tali casi le autorità competenti si accertano che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate.