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CELEX 02019R1148 · v20190711

Article 7 / Informare la catena di approvvigionamento

1.  Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni informa quest’ultimo operatore economico che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni in questione da parte di privati sono soggetti a una restrizione di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 3.

Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi disciplinato informa quest’ultimo operatore economico che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso del precursore di esplosivi disciplinato in questione da parte di privati sono soggetti all’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9.

2.  Un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato precursori di esplosivi disciplinati garantisce ed è in grado di dimostrare alle autorità nazionali preposte alle ispezioni di cui all’articolo 11 che il suo personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi disciplinati è:

a) consapevole di quali dei prodotti che mette a disposizione contengono precursori di esplosivi disciplinati;

b) istruito in merito agli obblighi di cui agli articoli da 5 a 9.

3.  Un mercato online adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi, siano informati dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

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