Article 11 / Autorità nazionali preposte alle ispezioni
1. Ciascuno Stato membro garantisce che siano istituite autorità competenti per lo svolgimento di ispezioni e controlli in merito alla corretta applicazione degli articoli da 5 a 9 ("autorità nazionali preposte alle ispezioni").
2. Ciascuno Stato membro garantisce che le autorità nazionali preposte alle ispezioni dispongano delle risorse e dei poteri ispettivi e di controllo necessari per assicurare la corretta amministrazione dei compiti che incombono loro in forza del presente regolamento.