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CELEX 02019R1148 · v20190711

Article 19 / Comunicazione

1.  Gli Stati membri forniscono alla Commissione entro il 2 febbraio 2022 e successivamente su base annuale, informazioni circa:

a) i numeri, rispettivamente, di transazioni sospette, sparizioni e furti significativi segnalati;

b) il numero di domande di licenza ricevute in base al regime di licenze che hanno mantenuto o istituito a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, nonché il numero di licenze rilasciate e i motivi più comuni per il rifiuto del rilascio di licenze;

c) le azioni di sensibilizzazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

d) le ispezioni effettuate a norma dell’articolo 11, includendo il numero di ispezioni svolte e di operatori economici coinvolti.

2.  Nel trasmettere alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli Stati membri distinguono tra segnalazioni, azioni e ispezioni che si riferiscono ad attività online e che si riferiscono ad attività offline.

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