ANNEX IV
DICHIARAZIONE DEL CLIENTE
concernente l'uso o gli usi specifici di un precursore di esplosivi soggetto a restrizione di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 )
(Compilare in lettere maiuscole) ( *1 )
Il/La sottoscritto/a,
Nome (cliente):
Documento attestante l'identità (numero, autorità di rilascio):
Mandatario di:
Società (mandante):
Numero di partita IVA o altro numero di identificazione della società ( 8 )/Indirizzo:
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Attività commerciale/imprenditoriale/professionale:
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Denominazione commerciale del prodotto |
Precursore di esplosivi soggetto a restrizione |
N. CAS |
Quantità (kg/litri) |
Concentrazione |
Uso previsto |
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Con la presente dichiaro che il prodotto commerciale e la sostanza o miscela in esso contenuta sono utilizzati esclusivamente per l'uso indicato, che è in ogni caso legittimo, e saranno venduti o consegnati a un altro cliente soltanto previa dichiarazione d'uso analoga, nel rispetto delle restrizioni previste dal [regolamento (UE) n. 2019/1148 per la messa a disposizione dei privati.
Firma: Nome:
Funzione: Data:
( 1 ) Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27).
( 2 ) Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
( 5 ) Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).
( 6 ) Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1).
( 7 ) Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 11.7.2019, p. 1).
( *1 ) È possibile aggiungere le righe necessarie nella tabella delle sostanze.
( 8 ) È possibile verificare la validità di un numero di partita IVA di un operatore economico attraverso il sito web VIES della Commissione. A seconda delle norme nazionali in materia di protezione dei dati, alcuni Stati membri forniranno anche il nome e l'indirizzo collegati al numero di partita IVA come registrati nelle banche dati nazionali.