NextSDSDeve gestire le sue sostanze chimiche?Scopri NextSDS →
CELEX 02019R1148 · v20190711

Article 23 / Entrata in vigore e applicazione

1.  Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.  Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2021.

3.  Nonostante il paragrafo 2, le licenze che sono state validamente rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 98/2013 restano valide fino alla data di validità originariamente indicata su tali licenze, o fino al dal 2 febbraio 2022, se quest’ultima data è anteriore.

4.  Le domande di rinnovo delle licenze di cui al paragrafo 3 presentate dopo il 1o febbraio 2021 sono effettuate conformemente al presente regolamento.

5.  Nonostante l’articolo 5, paragrafo 1, la detenzione, l’introduzione e l’uso, da parte di privati, di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni legalmente acquistati anteriormente al 1o febbraio 2021 sono autorizzati fino al 2 febbraio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Source: Content sourced from EUR-Lex and licensed under CC BY 4.0. This is an unofficial presentation; only the official EUR-Lex version is legally authentic.