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CELEX 02019R1148 · v20190711

Article 2 / Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica alle sostanze elencate negli allegati I e II e alle miscele e sostanze che contengono tali sostanze.

2.  Il presente regolamento non si applica:

a) agli articoli quali definiti all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

b) agli articoli pirotecnici quali definiti all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

c) agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità di contrasto o dai vigili del fuoco;

d) all’equipaggiamento pirotecnico che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

e) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aerospaziale;

f) alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;

g) ai medicinali che sono stati resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.

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