Article 5 / Obblighi generali del gestore
1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore abbia l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a dimostrare in qualsiasi momento all'autorità competente di cui all'articolo 6, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli di cui all'articolo 20, di aver adottato tutte le disposizioni necessarie previste dalla presente direttiva.