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CELEX 02012L0018 · v20120724

Article 5 / Obblighi generali del gestore

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore abbia l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a dimostrare in qualsiasi momento all'autorità competente di cui all'articolo 6, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli di cui all'articolo 20, di aver adottato tutte le disposizioni necessarie previste dalla presente direttiva.

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