Article 7 / Notifica
1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia obbligato a trasmettere una notifica all'autorità competente contenente le seguenti informazioni:
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a) |
il nome e/o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato; |
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b) |
la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo; |
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c) |
il nome e la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a); |
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d) |
le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria delle sostanze pericolose interessate o che possono essere presenti; |
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e) |
la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione; |
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f) |
l'attività in corso, o prevista, dell'impianto o del deposito; |
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g) |
l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino. |
2. La notifica o il relativo aggiornamento è inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:
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a) |
per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose; |
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b) |
per tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato. |
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente al 1o giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente una comunicazione ai sensi della normativa nazionale e se le informazioni contenute in tale comunicazione soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e sono rimaste invariate.
4. Il gestore informa anticipatamente l'autorità competente dei seguenti eventi:
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a) |
aumento o decremento significativo della quantità, oppure modifica significativa della natura o dello stato fisico della sostanza pericolosa presente che figurano nella notifica inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, o modifica significativa dei processi che la impiegano, |
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b) |
modifica di uno stabilimento o di un impianto che potrebbe avere conseguenze significative sul pericolo di incidenti rilevanti, |
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c) |
chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione; o |
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d) |
modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c). |