ANNEX I / SOSTANZE PERICOLOSE
Le sostanze pericolose comprese nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 della parte 1 del presente allegato sono soggette alle quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 1.
Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.
PARTE 1
Categorie delle sostanze pericolose
La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1:
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Colonna 1 |
Colonna 2 |
Colonna 3 |
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Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 |
Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di |
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Requisiti di soglia inferiore |
Requisiti di soglia superiore |
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| Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE |
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H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione |
5 |
20 |
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H2 TOSSICITÀ ACUTA
|
50 |
200 |
||||||
|
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) — ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1 |
50 |
200 |
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| Sezione «P» — PERICOLI FISICI |
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|
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8)
|
10 |
50 |
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|
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8) Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10) |
50 |
200 |
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|
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2 |
10 |
50 |
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|
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1 |
150 (peso netto) |
500 (peso netto) |
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P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2) |
5 000 (peso netto) |
50 000 (peso netto) |
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|
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1 |
50 |
200 |
||||||
|
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI
|
10 |
50 |
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|
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI
|
50 |
200 |
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|
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b |
5 000 |
50 000 |
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P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B |
10 |
50 |
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|
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F |
50 |
200 |
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|
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI
|
50 |
200 |
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P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
|
50 |
200 |
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| Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE |
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E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 |
100 |
200 |
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|
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 |
200 |
500 |
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| Sezione «O» — ALTRI PERICOLI |
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O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 |
100 |
500 |
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O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 |
100 |
500 |
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O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029 |
50 |
200 |
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PARTE 2
Sostanze pericolose specificate
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Colonna 1 |
Numero CAS (1) |
Colonna 2 |
Colonna 3 |
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Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei |
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|
Sostanze pericolose |
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Requisiti di soglia inferiore |
Requisiti di soglia superiore |
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— |
5 000 |
10 000 |
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|
— |
1 250 |
5 000 |
||||||||||||
|
— |
350 |
2 500 |
||||||||||||
|
— |
10 |
50 |
||||||||||||
|
— |
5 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
— |
1 250 |
5 000 |
||||||||||||
|
1 |
2 |
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|
|
0,1 |
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|
20 |
100 |
|||||||||||||
|
10 |
25 |
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|
— |
|
1 |
||||||||||||
|
10 |
20 |
|||||||||||||
|
10 |
20 |
|||||||||||||
|
5 |
50 |
|||||||||||||
|
5 |
50 |
|||||||||||||
|
25 |
250 |
|||||||||||||
|
— |
5 |
50 |
||||||||||||
|
— |
50 |
200 |
||||||||||||
|
5 |
50 |
|||||||||||||
|
5 |
50 |
|||||||||||||
|
5 |
50 |
|||||||||||||
|
500 |
5 000 |
|||||||||||||
|
|
0,01 |
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|
|
0,15 |
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|
200 |
2 000 |
|||||||||||||
|
10 |
100 |
|||||||||||||
|
2,6-Diisocianato di toluene |
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|
0,3 |
0,75 |
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|
0,2 |
1 |
|||||||||||||
|
0,2 |
1 |
|||||||||||||
|
|
1 |
|||||||||||||
|
15 |
75 |
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|
— |
|
0,001 |
||||||||||||
|
— |
0,5 |
2 |
||||||||||||
|
— |
2 500 |
25 000 |
||||||||||||
|
50 |
200 |
|||||||||||||
|
5 |
20 |
|||||||||||||
|
5 |
20 |
|||||||||||||
|
50 |
200 |
|||||||||||||
|
50 |
200 |
|||||||||||||
|
50 |
200 |
|||||||||||||
|
|
200 |
500 |
||||||||||||
|
500 |
2 000 |
|||||||||||||
|
200 |
500 |
|||||||||||||
|
500 |
2 000 |
|||||||||||||
|
100 |
200 |
|||||||||||||
|
500 |
2 000 |
|||||||||||||
|
500 |
2 000 |
|||||||||||||
|
500 |
2 000 |
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NOTE ALL'ALLEGATO I
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1. |
Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
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2. |
Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione. |
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3. |
Le quantità limite summenzionate si intendono per ciascuno stabilimento.
Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2 % della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento. |
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4. |
Se del caso, si applicano le regole seguenti, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose.
Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle pertinenti prescrizioni della presente direttiva. La presente direttiva si applica agli stabilimenti di soglia superiore se il valore ottenuto dalla somma: q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + … è maggiore o uguale a 1, dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e QUX è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 del presente allegato. La presente direttiva si applica agli stabilimenti di soglia inferiore se il valore ottenuto dalla somma: q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … è maggiore o uguale a 1, dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e QLX è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 del presente allegato. Questa regola va utilizzata per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente. Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:
Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1. |
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5. |
Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione della presente direttiva. |
|
6. |
Per quanto riguarda le sostanze pericolose che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più classificazioni, ai fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola di cui alla nota 4, è usata la quantità limite inferiore per ciascun gruppo di categorie di cui alla nota 4, lettera a), 4, lettera b) e 4, lettera c) corrispondente alla classificazione pertinente. |
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7. |
Le sostanze pericolose con tossicità acuta che ricadono nella categoria 3, per via orale (H 301) rientrano nella voce H2 TOSSICITÀ ACUTA nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di tossicità acuta per inalazione, né una classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di dati conclusivi sulla tossicità per inalazione e per via cutanea. |
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8. |
La classe di pericolo «Esplosivi» comprende articoli esplosivi [cfr. l'allegato I, sezione 2.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008]. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini della presente direttiva. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo non è nota, l'intero articolo è considerato esplosivo ai fini della presente direttiva. |
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9. |
È necessario effettuare prove delle proprietà esplosive delle sostanze e miscele solo se la procedura di screening di cui all'appendice 6, parte 3, delle raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri (Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite) (2) stabilisce che la sostanza o miscela può avere proprietà esplosive. |
|
10. |
Gli esplosivi della divisione 1.4 non imballati o reimballati sono assegnati alla categoria P1a, tranne ove sia dimostrato che il pericolo corrisponde sempre alla divisione 1.4 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
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11.1. |
Gli aerosol infiammabili sono classificati ai sensi della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (3) (direttiva sui generatori aerosol). Gli aerosol «estremamente infiammabili» e «infiammabili» di cui alla direttiva 75/324/CEE corrispondono agli aerosol infiammabili, rispettivamente, della categoria 1 o 2 del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
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11.2. |
Per poter rientrare in questa categoria occorre documentare che il generatore aerosol non contiene né gas infiammabili della categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1. |
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12. |
Secondo l'allegato I, paragrafo 2.6.4.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con un punto di infiammabilità superiore a 35 °C se sono stati ottenuti risultati negativi nel test di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 del Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite. Questo criterio non vale però in condizioni di temperatura o pressione elevate e pertanto tali liquidi sono classificati in questa categoria. |
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13. |
Nitrato di ammonio (5 000/10 000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi
Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) in grado di autodecomporsi conformemente al «trough test» delle Nazioni Unite (cfr. Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite, parte III, sottosezione 38.2), il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:
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14. |
Nitrato di ammonio (1 250/5 000): formula del fertilizzante
Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio che soddisfano le prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 e il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:
|
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15. |
Nitrato di ammonio (350/2 500): tecnico
Include nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:
Comprende inoltre soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80 % in peso. |
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16. |
Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti senza specifiche («off-specs») che non hanno superato la prova di detonabilità
Include:
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17. Nitrato di potassio (5 000 / 10 000)
Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma prilled/granulare) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.
18. Nitrato di potassio (1 250 / 5 000)
Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma cristallina) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.
19. Biogas potenziato
Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il biogas potenziato può essere classificato nella categoria 18 dell'allegato I, parte 2, se è stato trattato conformemente agli standard applicabili al biogas purificato e potenziato che assicurano una qualità equivalente a quella del gas naturale, compreso il tenore di metano, e che ha un tenore massimo di ossigeno dell'1 %.
20. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine
Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di ponderazione:
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Fattori di tossicità equivalente (TEF) — OMS 2005 |
|||
|
2,3,7,8-TCDD |
1 |
2,3,7,8-TCDF |
0,1 |
|
1,2,3,7,8-PeCDD |
1 |
2,3,4,7,8-PeCDF |
0,3 |
|
|
|
1,2,3,7,8-PeCDF |
0,03 |
|
|
|
|
|
|
1,2,3,4,7,8-HxCDD |
0,1 |
|
|
|
1,2,3,6,7,8-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,4,7,8-HxCDF |
0,1 |
|
1,2,3,7,8,9-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDF |
0,1 |
|
|
|
1,2,3,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
|
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |
0,01 |
2,3,4,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
OCDD |
0,0003 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |
0,01 |
|
|
|
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |
0,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OCDF |
0,0003 |
|
(T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa) |
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|
Riferimento: Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds |
|||
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21. |
Nei casi in cui tale sostanza pericolosa ricade nella categoria liquidi infiammabili P5a o liquidi infiammabili P5b, ai fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse. |
(1) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.
(*1) A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio.
(2) Maggiori orientamenti sulla dispensa dalle prove si possono trovare nella descrizione del metodo A.14, cfr. regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).
(3) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.
(4) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.
(5) Il tenore di azoto del 24,5 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di ammonio.
(6) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
(7) Il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio.