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CELEX 02012L0018 · v20120724

ANNEX I / SOSTANZE PERICOLOSE

Le sostanze pericolose comprese nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 della parte 1 del presente allegato sono soggette alle quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 1.

Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

PARTE 1

Categorie delle sostanze pericolose

La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1:

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008

Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di

Requisiti di soglia inferiore

Requisiti di soglia superiore

Sezione «H» —   

PERICOLI PER LA SALUTE

H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione

5

20

H2 TOSSICITÀ ACUTA

—

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

—

Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

50

200

H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) — ESPOSIZIONE SINGOLA

STOT SE Categoria 1

50

200

Sezione «P» —   

PERICOLI FISICI

P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8)

—

Esplosivi instabili; oppure

—

Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure

—

Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive

10

50

P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8)

Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10)

50

200

P2 GAS INFIAMMABILI

Gas infiammabili, categoria 1 o 2

10

50

P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)

Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1

150 (peso netto)

500 (peso netto)

P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)

Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2)

5 000 (peso netto)

50 000 (peso netto)

P4 GAS COMBURENTI

Gas comburenti, categoria 1

50

200

P5a LIQUIDI INFIAMMABILI

—

Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure

—

Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure

—

Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)

10

50

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI

—

Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure

—

Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12)

50

200

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

5 000

50 000

P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI

Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B

10

50

P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI

Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F

50

200

P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI

 

Liquidi piroforici, categoria 1

 

Solidi piroforici, categoria 1

50

200

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI

 

Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure

 

Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3

50

200

Sezione «E» —   

PERICOLI PER L'AMBIENTE

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1

100

200

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2

200

500

Sezione «O» —   

ALTRI PERICOLI

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014

100

500

O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1

100

500

O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029

50

200

PARTE 2

Sostanze pericolose specificate

Colonna 1

Numero CAS (1)

Colonna 2

Colonna 3

 

Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei

Sostanze pericolose

 

 

Requisiti di soglia inferiore

Requisiti di soglia superiore

1.

Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)

—

5 000

10 000

2.

Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)

—

1 250

5 000

3.

Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)

—

350

2 500

4.

Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)

—

10

50

5.

Nitrato di potassio (cfr. nota 17)

—

5 000

10 000

6.

Nitrato di potassio (cfr. nota 18)

—

1 250

5 000

7.

Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi sali

1303-28-2

1

2

8.

Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi sali

1327-53-3

 

0,1

9.

Bromo

7726-95-6

20

100

10.

Cloro

7782-50-5

10

25

11.

Composti del nichel in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel

—

 

1

12.

Etilenimina

151-56-4

10

20

13.

Fluoro

7782-41-4

10

20

14.

Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %)

50-00-0

5

50

15.

Idrogeno

1333-74-0

5

50

16.

Acido cloridrico (gas liquefatto)

7647-01-0

25

250

17.

Alchili di piombo

—

5

50

18.

Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19)

—

50

200

19.

Acetilene

74-86-2

5

50

20.

Ossido di etilene

75-21-8

5

50

21.

Ossido di propilene

75-56-9

5

50

22.

Metanolo

67-56-1

500

5 000

23.

4′ 4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta

101-14-4

 

0,01

24.

Isocianato di metile

624-83-9

 

0,15

25.

Ossigeno

7782-44-7

200

2 000

26.

2,4-Diisocianato di toluene

584-84-9

10

100

2,6-Diisocianato di toluene

91-08-7

27.

Dicloruro di carbonile (fosgene)

75-44-5

0,3

0,75

28.

Arsina (triidruro di arsenico)

7784-42-1

0,2

1

29.

Fosfina (triidruro di fosforo)

7803-51-2

0,2

1

30.

Dicloruro di zolfo

10545-99-0

 

1

31.

Triossido di zolfo

7446-11-9

15

75

32.

Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente (cfr. nota 20)

—

 

0,001

33.

Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso:

4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone

—

0,5

2

34.

Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

a)

benzine e nafte,

b)

cheroseni (compresi i jet fuel),

c)

gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

d)

oli combustibili densi

e)

combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)

—

2 500

25 000

35.

Ammoniaca anidra

7664-41-7

50

200

36.

Trifluoruro di boro

7637-07-2

5

20

37.

Solfuro di idrogeno

7783-06-4

5

20

38.

Piperidina

110-89-4

50

200

39.

Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina

3030-47-5

50

200

40.

3-(2-etilesilossi)propilammina

5397-31-9

50

200

41.

Miscele (*1) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato I.

 

200

500

42.

Propilammina (cfr. nota 21)

107-10-8

500

2 000

43.

Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21)

1663-39-4

200

500

44.

2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21)

16529-56-9

500

2 000

45.

Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina -2-tione (Dazomet) (cfr. nota 21)

533-74-4

100

200

46.

Acrilato di metile (cfr. nota 21)

96-33-3

500

2 000

47.

3-Metilpiridina (cfr. nota 21)

108-99-6

500

2 000

48.

1-Bromo–3-cloropropano (cfr. nota 21)

109-70-6

500

2 000

NOTE ALL'ALLEGATO I

1.

Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

2.

Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.

3.

Le quantità limite summenzionate si intendono per ciascuno stabilimento.

Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2 % della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento.

4.

Se del caso, si applicano le regole seguenti, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose.

Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle pertinenti prescrizioni della presente direttiva.

La presente direttiva si applica agli stabilimenti di soglia superiore se il valore ottenuto dalla somma:

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + … è maggiore o uguale a 1,

dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e QUX è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 del presente allegato.

La presente direttiva si applica agli stabilimenti di soglia inferiore se il valore ottenuto dalla somma:

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … è maggiore o uguale a 1,

dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e QLX è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 del presente allegato.

Questa regola va utilizzata per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente. Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:

a)

per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1;

b)

per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1;

c)

per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1.

Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.

5.

Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6.

Per quanto riguarda le sostanze pericolose che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più classificazioni, ai fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola di cui alla nota 4, è usata la quantità limite inferiore per ciascun gruppo di categorie di cui alla nota 4, lettera a), 4, lettera b) e 4, lettera c) corrispondente alla classificazione pertinente.

7.

Le sostanze pericolose con tossicità acuta che ricadono nella categoria 3, per via orale (H 301) rientrano nella voce H2 TOSSICITÀ ACUTA nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di tossicità acuta per inalazione, né una classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di dati conclusivi sulla tossicità per inalazione e per via cutanea.

8.

La classe di pericolo «Esplosivi» comprende articoli esplosivi [cfr. l'allegato I, sezione 2.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008]. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini della presente direttiva. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo non è nota, l'intero articolo è considerato esplosivo ai fini della presente direttiva.

9.

È necessario effettuare prove delle proprietà esplosive delle sostanze e miscele solo se la procedura di screening di cui all'appendice 6, parte 3, delle raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri (Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite) (2) stabilisce che la sostanza o miscela può avere proprietà esplosive.

10.

Gli esplosivi della divisione 1.4 non imballati o reimballati sono assegnati alla categoria P1a, tranne ove sia dimostrato che il pericolo corrisponde sempre alla divisione 1.4 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

11.1.

Gli aerosol infiammabili sono classificati ai sensi della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (3) (direttiva sui generatori aerosol). Gli aerosol «estremamente infiammabili» e «infiammabili» di cui alla direttiva 75/324/CEE corrispondono agli aerosol infiammabili, rispettivamente, della categoria 1 o 2 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

11.2.

Per poter rientrare in questa categoria occorre documentare che il generatore aerosol non contiene né gas infiammabili della categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1.

12.

Secondo l'allegato I, paragrafo 2.6.4.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con un punto di infiammabilità superiore a 35 °C se sono stati ottenuti risultati negativi nel test di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 del Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite. Questo criterio non vale però in condizioni di temperatura o pressione elevate e pertanto tali liquidi sono classificati in questa categoria.

13.

Nitrato di ammonio (5 000/10 000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi

Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) in grado di autodecomporsi conformemente al «trough test» delle Nazioni Unite (cfr. Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite, parte III, sottosezione 38.2), il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

—

compreso tra il 15,75 % (4) e il 24,5 % (5) in peso e contiene non più dello 0,4 % del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (6);

—

uguale o inferiore al 15,75 % in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili.

14.

Nitrato di ammonio (1 250/5 000): formula del fertilizzante

Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio che soddisfano le prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 e il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

—

superiore al 24,5 % in peso, a eccezione delle miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %,

—

superiore al 15,75 % in peso per miscele di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio,

—

superiore al 28 % (7) in peso, a eccezione delle miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %.

15.

Nitrato di ammonio (350/2 500): tecnico

Include nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

—

compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4 % di sostanze combustibili,

—

superiore al 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2 % di sostanze combustibili.

Comprende inoltre soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80 % in peso.

16.

Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti senza specifiche («off-specs») che non hanno superato la prova di detonabilità

Include:

—

materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio, di cui alle note 14 e 15, restituiti dall'utente finale a un produttore, a un deposito provvisorio o a un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 14 e 15;

—

i fertilizzanti di cui alla nota 13, primo trattino, e alla nota 14 del presente allegato che non soddisfano le prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

17.   Nitrato di potassio (5 000 / 10 000)

Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma prilled/granulare) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.

18.   Nitrato di potassio (1 250 / 5 000)

Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma cristallina) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.

19.   Biogas potenziato

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il biogas potenziato può essere classificato nella categoria 18 dell'allegato I, parte 2, se è stato trattato conformemente agli standard applicabili al biogas purificato e potenziato che assicurano una qualità equivalente a quella del gas naturale, compreso il tenore di metano, e che ha un tenore massimo di ossigeno dell'1 %.

20.   Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine

Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di ponderazione:

Fattori di tossicità equivalente (TEF) — OMS 2005

2,3,7,8-TCDD

1

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

 

 

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

 

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

 

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

 

 

 

 

OCDD

0,0003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

 

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

 

 

 

 

 

OCDF

0,0003

(T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa)

Riferimento: Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds

21.

Nei casi in cui tale sostanza pericolosa ricade nella categoria liquidi infiammabili P5a o liquidi infiammabili P5b, ai fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse.

(1)  Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.

(*1)  A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio.

(2)  Maggiori orientamenti sulla dispensa dalle prove si possono trovare nella descrizione del metodo A.14, cfr. regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).

(3)   GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

(4)  Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.

(5)  Il tenore di azoto del 24,5 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di ammonio.

(6)   GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

(7)  Il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio.

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