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CELEX 02009R1223 · v20260518

Article 7 / Identificazione nella catena di fornitura

Su richiesta di un'autorità competente:

— 
le persone responsabili identificano i distributori ai quali forniscono il prodotto cosmetico;
— 
il distributore identifica il distributore o la persona responsabile che ha fornito il prodotto cosmetico e i distributori ai quali detto prodotto è stato fornito.

Il presente obbligo si applica per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto cosmetico è stato messo a disposizione del distributore.

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