Article 12 / Campionamento e analisi
1.
Il campionamento e l'analisi dei prodotti cosmetici vanno effettuati in modo affidabile e riproducibile.
2.
In assenza di una legislazione comunitaria applicabile, qualora il metodo usato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono l'affidabilità e la riproducibilità.