Article 25 / Non conformità da parte della persona responsabile
Fatto salvo il paragrafo 4, le autorità competenti chiedono alla persona responsabile di adottare tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a renderlo oggetto di richiamo entro un limite di tempo espressamente indicato, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme ad anche uno solo dei seguenti elementi:
buona pratica di fabbricazione di cui all'articolo 8;
valutazione della sicurezza di cui all’articolo 10;
prescrizioni relative alla documentazione informativa sul prodotto di cui all'articolo 11;
disposizioni su campionamento e analisi di cui all'articolo 12,
prescrizioni relative alla notifica di cui agli articoli 13 e 16;
restrizioni applicabili a determinate sostanze, di cui agli articoli 14, 15 e 17;
prescrizioni relative alla sperimentazione animale di cui all'articolo 18;
prescrizioni relative all'etichettatura di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2, 5 e 6;
prescrizioni relative alle dichiarazioni sul prodotto di cui all'articolo 20;
accesso del pubblico alle informazioni di cui all'articolo 21;
informazioni sugli effetti indesiderabili gravi di cui all'articolo 23;
obblighi di informazione sulle sostanze di cui all’articolo 24.
Le autorità competenti adottano tutti i provvedimenti adeguati volti a vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato del prodotto cosmetico o a ritirare il prodotto dal mercato o a richiamarlo nei casi seguenti:
quando sia necessario intervenire immediatamente nei casi di rischi gravi per la salute umana; oppure
qualora la persona responsabile non adotti tutte le misure necessarie entro i limiti di tempo di cui al paragrafo 1.
Nei casi di rischi gravi per la salute umana, le autorità competenti informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri senza indugio delle misure adottate.
Ai fini dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo viene utilizzato il sistema di scambio delle informazioni previsto dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, sulla sicurezza generale dei prodotti ( 4 ).
Si applicano inoltre l'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2001/95/CE e l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti ( 5 ).