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CELEX 02009R1223 · v20260518

Article 34 / Autorità competenti, centri antiveleno e organismi analoghi

1.  
Gli Stati membri designano le loro autorità nazionali competenti.
2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estremi delle autorità di cui al paragrafo 1 e dei centri veleni o simili organismi di cui all'articolo 13, paragrafo 6. Le modifiche di tali informazioni vanno altresì comunicate alla Commissione, se del caso.
3.  
La Commissione compila e tiene aggiornato un elenco delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 e lo rende accessibile al pubblico.

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