Article 40 / Entrata in vigore e data di applicazione
1.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2.
Esso si applica a decorrere dall’11 luglio 2013, ad eccezione:
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dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, che si applica a decorrere dal 1o dicembre 2010, e degli articoli 14, 31 e 32 se necessari all’applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, nonché
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dell’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, che si applica a decorrere dall’11 gennaio 2013.