Article 14 / Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Se non vi hanno provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 16 luglio 2020 e provvedono poi a dare immediata notificazione delle eventuali modifiche successive.