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CELEX 02019R1021 · v20260930

ANNEX I


Parte A

Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo e sostanze inserite solo nella convenzione

Sostanza

N. CAS

N. CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

Tetrabromodifeniletere

C12H6Br4O

40088-47-9 e altri

254-787-2 e altri

1.  Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al tetrabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). ►M16  
2.  Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:
a)  10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
b)  in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
c)  in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da 17 maggio 2027 se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.  ◄
3.  In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di:
apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
4.  È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti tetrabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Pentabromodifeniletere

C12H5Br5O

32534-81-9 e altri

251-084-2 e altri

1.  Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al pentabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). ►M16  
2.  Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:
a)  10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b)  in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
c)  in deroga alla lettera a), 500 mg/kg, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere dal 17 maggio 2027, se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.  ◄
3.  In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di:
apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.
4.  È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti pentabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Esabromodifeniletere

C12H4Br6O

36483-60-0 e altri

253-058-6 e altri

1.  Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al esabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). ►M16  
2.  Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:
a)  10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b)  in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
c)  in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da 17 maggio 2027, se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.  ◄
3.  In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di:
apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.
4.  È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti esabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Eptabromodifeniletere

C12H3Br7O

68928-80-3 e altri

273-031-2 e altri

1.  Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al esabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). ►M16  
2.  Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:
a)  10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b)  in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
c)  in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da 17 maggio 2027, se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.  ◄
3.  In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di:
apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.
4.  È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti eptabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al decaBDE presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). ►M16  
2.  Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:
a)  10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b)  in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
c)  in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da 17 maggio 2027, se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.  ◄
3.  In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione del decaBDE per i seguenti scopi, a condizione che gli Stati membri riferiscano alla Commissione entro il dicembre 2019 in conformità della convenzione:
a)  per la produzione di aeromobili, la cui omologazione è stata richiesta prima del 2 marzo 2019 ed è stata ricevuta prima del dicembre 2022, fino al 18 dicembre 2023 o, nei casi in cui la perdurante necessità sia giustificata, fino al 2 marzo 2027;
b)  per la produzione di ricambi per:
i)  aeromobili, la cui omologazione è stata richiesta prima del 2 marzo 2019 ed è stata ricevuta prima del dicembre 2022, prodotti anteriormente al 18 dicembre 2023 o, nei casi in cui la perdurante necessità sia giustificata, prodotti anteriormente al 2 marzo 2027 fino al termine del ciclo di vita di tali aeromobili;
ii)  veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), prodotti prima del 15 luglio 2019, fino al 2036 o fino al termine del ciclo di vita di tali veicoli a motore, se precedente.
c)  apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.
4.  Le deroghe specifiche riguardanti i ricambi per i veicoli a motore di cui al punto 3, lettera b), punto ii), si applicano alla produzione e all’uso di decaBDE commerciale che rientrano in una o più delle seguenti categorie.
a)  applicazioni dell'apparato propulsore e applicazioni sotto il cofano, quali i cavi di massa e i cavi di interconnessione della batteria, i tubi dell'impianto mobile di condizionamento dell'aria (MAC), i gruppi propulsori, le boccole del collettore di scappamento, l'isolamento sotto il cofano, i fasci di cablaggio sotto il cofano (cablaggio del motore, etc.), i sensori di velocità, i tubi, i moduli di ventilazione e i sensori di detonazione;
b)  applicazioni relative al sistema di alimentazione del carburante, quali i tubi per carburante, i serbatoi e i serbatoi sotto scocca; ►C1  
c)  i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell’air-bag, i rivestimenti e i tessuti dei sedili (solo se pertinenti per l’air-bag) e gli air-bag (frontali e laterali)  ◄
5.  È autorizzata l'utilizzazione di articoli già in uso prima del 15 luglio 2019 contenenti decaBDE. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
6.  Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, gli articoli in cui è utilizzato il decaBDE è identificabile mediante etichettatura o altri mezzi durante l'intero ciclo di vita. ►C1  
7.  Sono consentiti la commercializzazione e l’uso di articoli importati contenenti decaBDE ai fini delle deroghe specifiche di cui al punto 3 fino alla data di scadenza di tali deroghe. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al punto 3, si applica il punto 6. Tali articoli già in uso a alla data di scadenza della pertinente deroga possono continuare a essere usati.  ◄
8.  Ai fini della presente voce, per «aeromobile» si intende:
a)  un aeromobile civile prodotto conformemente ad un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o con un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'ICAO o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale;
b)  un aeromobile militare.

►M12  
Acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati
C8F17SO2X
(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri composti correlati compresi i polimeri)  ◄

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 e altri

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 e altri

►M12  
1.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOS o ai suoi sali presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).  ◄ ►M12  
2.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tutti i composti correlati al PFOS presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso).  ◄
3.  È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti PFOS. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. ►M12  
4.  Se la quantità rilasciata nell’ambiente è limitata al massimo, la fabbricazione e l’immissione sul mercato sono consentite fino al 7 settembre 2025 per l’uso come abbattitore di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso. La Commissione riesamina la necessità di una proroga della deroga per l’uso in questione dei PFOS per un massimo di cinque anni a partire dal 7 settembre 2025 purché entro il 7 settembre 2024 gli Stati membri in cui si fa ricorso ai PFOS riferiscano alla Commissione sui progressi compiuti per eliminare i PFOS e giustifichino il persistere della necessità di tale uso.
Se tale deroga riguarda la produzione o l'uso in impianti ai sensi della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), si applicano le pertinenti migliori tecniche disponibili per la prevenzione o la massima riduzione delle emissioni di PFOS descritte nelle informazioni pubblicate dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/1/CE.
►M2  Non appena siano disponibili nuove informazioni concernenti le modalità d'uso e le sostanze e tecnologie alternative più sicure, la Commissione riesamina la deroga di cui al secondo comma in modo che:
a)  l'uso dei PFOS sia gradualmente abbandonato non appena l'uso di alternative più sicure diventi tecnicamente ed economicamente praticabile;
b)  una deroga possa essere confermata solo per usi essenziali per i quali non esistano alternative più sicure e in relazione ai quali siano state comunicate le iniziative prese per individuare tali alternative;
c)  i rilasci di PFOS nell'ambiente siano limitati al massimo applicando le migliori tecniche disponibili.  ◄  ◄ ►M12  
5.  Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono usate come metodi di prova analitici per dimostrare che le sostanze, le miscele e gli articoli sono conformi ai punti 1 e 2. In alternativa alle norme CEN, è possibile usare qualsiasi altro metodo analitico che in base a prove fornite dall'utilizzatore abbia un'efficacia equivalente.  ◄

DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano]

50-29-3

200-024-3

—

Clordano

57-74-9

200-349-0

—

Esaclorocicloesani, compreso il lindano

58-89-9

200-401-2

—

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrina

60-57-1

200-484-5

—

Endrina

72-20-8

200-775-7

—

Eptacloro

76-44-8

200-962-3

—

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

1.  Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti endosulfan.

2.  Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Esaclorobenzene

118-74-1

204-273-9

►M6  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica all’esaclorobenzene presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). ◄

Clordecone

143-50-0

205-601-3

—

Aldrina

309-00-2

206-215-8

—

Pentaclorobenzene

608-93-5

210-172-0

—

Bifenili policlorurati (PCB)

1336-36-3 e altri

215-648-1 e altri

Fatta salva la direttiva 96/59/CE, gli articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati.

Gli Stati membri individuano e rimuovono dalla circolazione apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005 % di PCB e volumi superiori a 0,05 dm3, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Mirex

2385-85-5

219-196-6

—

Toxafene

8001-35-2

232-283-3

—

Esabromobifenile

36355-01-8

252-994-2

—

►C1  Esabromociclododecano ◄

Per «esabromociclododecano» si intende: esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i relativi diastereoisomeri principali: alfa-esabromociclododecano; beta-esabromociclododecano; e gamma-esabromociclododecano

25637-99-4

3194-55-6,

134237-50-6

134237-51-7

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

►M10  
1.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica all’esabromociclododecano presente in concentrazioni pari o inferiori a 75 mg/kg (0,0075 % in peso) in sostanze, miscele, articoli o come componente di articoli in cui è utilizzato come ritardante di fiamma. Per l’uso di polistirene riciclato nella produzione di materiale isolante di EPS e XPS da utilizzare in edifici o opere di ingegneria civile, la lettera b) si applica a concentrazioni di esabromociclododecano pari o inferiori a 100 mg/kg (0,01 % in peso). Le deroghe di cui al presente punto 1 sono riesaminate e valutate dalla Commissione entro il 1 o gennaio 2026.  ◄
2.  Possono continuare a essere impiegati gli articoli di polistirene espanso contenenti esabromociclododecano già in uso negli edifici prima del 21 febbraio 2018, a norma del regolamento (UE) 2016/293 (5) della Commissione e della decisione di esecuzione 2016/C 12/06 (6) della Commissione, e gli articoli di polistirene estruso contenenti esabromociclododecano già in uso negli edifici prima del 23 giugno 2016. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
3.  Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni unionali relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, il polistirene espanso immesso sul mercato dopo il 23 marzo 2016, in cui sia stato usato esabromociclododecano è identificabile mediante etichettatura o altri mezzi durante l'intero ciclo di vita.

Esaclorobutadiene

87-68-3

201-765-5

1.  Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti esaclorobutadiene.

2.  Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri

87-86-5 e altri

201-778-6 e altri

►M5  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 5 mg/kg (0,0005 % in peso). ◄

Naftaleni policlorurati (7)

70776-03-3 e altri

274-864-4 e altri

1.  Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti naftaleni policlorurati.

2.  Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

85535-84-8 e altri

287-476-5

1.  In deroga a quanto sopra, si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o miscele contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o di articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.

2.  L'uso è consentito per quanto concerne:

a)  i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso al 4 dicembre 2015 o anteriormente; e

b)  gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso al 10 luglio 2012 o anteriormente.

3.  Agli articoli di cui al punto 2 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

▼M1

Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati

Per «acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati» si intende:

i)  acido perfluoroottanoico, compresi i suoi isomeri ramificati;

ii)  i suoi sali;

iii)  i composti a esso correlati che siano, ai fini della convenzione, sostanze che degradano in PFOA, compresa qualsiasi sostanza (a inclusione di sali e polimeri) avente, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroeptil lineare o ramificato con la frazione (C7F15)C.

I composti seguenti non sono inclusi tra i composti correlati al PFOA:

i)  C8F17-X, dove X = F, Cl, Br;

ii)  fluoropolimeri coperti da CF3[CF2]n-R’, dove R’=qualsiasi gruppo, n> 16;

iii)  acidi perfluoro alchil carbossilici (compresi i loro sali, esteri, alogenuri e anidridi) con perfluorocarburi ≥ 8;

iv)  acidi perfluoro alchil solfonici e acidi perfluoro fosfonici (compresi i loro sali, esteri, alogenuri e anidridi) con perfluorocarburi ≥ 9;

v)   ►M13  acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati, di cui al presente allegato. ◄

335-67-1 e altri

206-397-9 e altri

1.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOA o ai suoi sali presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).
2.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica a ogni singolo composto correlato al PFOA o a una combinazione di composti correlati al PFOA presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso).
►M4  3.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni dei composti correlati al PFOA pari o inferiori a 20 mg/kg (0,002 % in peso) presenti in una sostanza da utilizzare quale sostanza intermedia isolata trasportata ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che soddisfano le rigorose condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), di detto regolamento, per la produzione di composti chimici fluorurati con una catena costituita da un numero di atomi di perfluorocarbonio pari o inferiore a 6. ◄ ►M13   ►M8  La presente deroga è riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 25 agosto 2023. ◄  ◄ ►M8  
4.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA e suoi sali pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) presenti nelle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE) prodotte mediante radiazioni ionizzanti oppure mediante degradazione termica, e anche in miscele e in articoli per uso industriale e professionale contenenti micropolveri di PTFE fino al 18 agosto 2023. Tutte le emissioni di PFOA durante la fabbricazione e l’uso delle micropolveri di PTFE devono essere evitate o, se ciò fosse impossibile, ridotte il più possibile. Il limite di 1 mg/kg (0,0001 % in peso) si applica solo alla fabbricazione, all’immissione in commercio e all’uso del PFOA e dei suoi sali quando sono presenti nelle micropolveri di PTFE trasportate o trattate al fine di ridurre la concentrazione di PFOA e dei suoi sali al di sotto del limite di 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).  ◄ ►M13  
4 bis.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOA o a ciascuno dei suoi sali presenti in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) nelle schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi e a ogni singolo composto correlato al PFOA o una combinazione di composti correlati al PFOA presente in tali schiume in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). Questo valore limite si applica fino al 3 agosto 2028.
4 ter.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma di PFOA, suoi sali e composti a esso correlati presenti nelle schiume antincendio prive di fluoro in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso) e provenienti da attrezzature antincendio sottoposte a pulizia secondo le migliori tecniche disponibili.  ◄
5.  In deroga a quanto sopra, la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati sono autorizzati ai seguenti fini:
a)  fotolitografia o processi di incisione nella fabbricazione di semiconduttori, fino al 4 luglio 2025;
b)  rivestimenti fotografici applicati a pellicole, fino al 4 luglio 2025;
c)  tessuti idrorepellenti e oleorepellenti per la protezione dei lavoratori dai liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e la loro sicurezza, fino al 4 luglio 2023;
d)  dispositivi medici impiantabili e invasivi, fino al 4 luglio 2025. ►M8  
e)  fabbricazione di politetrafluoroetilene (PTFE) e di fluoruro di polivinilidene (PVDF) per la produzione di
i)  membrane per la filtrazione del gas, membrane per la filtrazione dell’acqua e membrane per tessuti medicali ad alte prestazioni e resistenti alla corrosione,
ii)  scambiatori di calore per il recupero di calore residuo industriale,
iii)  sigillanti industriali in grado di impedire la dispersione di composti organici volatili e particolato PM2,5,
fino al 4 luglio 2023.  ◄
6.  In deroga a quanto sopra, l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati è autorizzato fino al ►M13  3 dicembre 2025 ◄ nelle schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi, sia mobili sia fissi, alle seguenti condizioni:
a)  le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati non devono essere utilizzate in attività di formazione;
b)  le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati non devono essere utilizzate a fini di prova, a meno che i rilasci siano totalmente segregati;
c)  dal 1o gennaio 2023 l’uso di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati deve essere limitato solo ai siti nei quali i rilasci possano essere totalmente segregati;
d)  le scorte di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati devono essere gestite in conformità dell’articolo 5.
Per «schiuma antincendio» si intende qualsiasi miscela antincendio contenente schiuma, definizione che comprende ad esempio i concentrati schiumogeni antincendio e le soluzioni schiumogene per produrre la schiuma.
7.  In deroga a quanto sopra, l’uso di bromuro di perfluoroottano contenente ioduro di perfluoroottano ai fini della fabbricazione di prodotti farmaceutici è autorizzato, a condizione che sia riesaminato e valutato dalla Commissione entro il 31 dicembre 2026, poi ogni quattro anni e infine entro il 31 dicembre 2036.
8.  È autorizzato l’uso di articoli che contengono PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati e che erano già in uso nell’Unione europea prima del 4 luglio 2020. A tali articoli si applica l’articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto.
9.   ►C2  In deroga a quanto sopra, la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati sono autorizzati fino al 3 dicembre 2020 ai seguenti fini: ◄
a)  dispositivi medici diversi dai quelli impiantabili ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 (8);
b)  inchiostri da stampa in lattice;
c)  nanorivestimenti al plasma. ►M4  
10.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA e suoi sali e/o composti correlati pari o inferiori a 2 mg/kg (0,0002 % in peso) presenti in dispositivi medici diversi da quelli impiantabili e quelli invasivi. ►M13  —22 febbraio 2023— ◄  ◄ ►M13  
11.  Gli articoli contenenti PFOA, suoi sali o composti a esso correlati di cui al punto 5, lettere da a) a d), già in uso nell’Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, possono continuare a essere utilizzati.  ◄

▼M3

Dicofol

115-32-2

204-082-0

Nessuna

▼M9

Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati

Per «Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati» si intende:

i)  l’acido perfluoroesansolfonico, compresi i suoi isomeri ramificati;

ii)  i suoi sali;

iii)  i composti correlati all’acido perfluoroesansolfonico che, ai fini della convenzione, corrispondono a qualsiasi sostanza che contiene il gruppo C6F13S- come elemento strutturale e che si degrada in PFHxS.

355-46-4 e altri

206-587-1 e altri

1.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFHxS o ai suoi sali presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).

2.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tutti i composti correlati al PFHxS presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso).

3.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFHxS, ai suoi sali e ai composti a esso correlati presenti in miscele concentrate di schiume antincendio che saranno o sono utilizzate nella produzione di altre miscele di schiume antincendio in concentrazioni pari o inferiori a 0,1 mg/kg (0,00001 % in peso). La presente deroga è riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 28 agosto 2026.

▼M11

Metossicloro

Si intende per «metossicloro» qualsiasi possibile isomero del dimetossidifeniltricloroetano o combinazione di tali isomeri

72-43-5

30667-99-3

76733-77-2

255065-25-9

255065-26-0

59424-81-6

1348358-72-4

e altri

200-779-9

Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al metossicloro presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,01 mg/kg (0,000001 % in peso).

▼M14

2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo

(UV-328)

25973-55-1

247-384-8

1.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di UV-328 pari o inferiori a:

a)  100 mg/kg (0,01 % in peso) dal 4 agosto 2025,

b)  10 mg/kg (0,001 % in peso) dal 4 agosto 2027,

c)  1 mg/kg (0,0001 % in peso) dal 4 agosto 2029,

presenti in sostanze, miscele o articoli.

2.  In deroga a quanto sopra, l’immissione in commercio dell’UV-328 presente in articoli e l’uso di tali articoli sono autorizzati:

a)  nei veicoli a motore terrestri, fino al 4 agosto 2030;

b)  nei rivestimenti industriali per i veicoli a motore terrestri, nelle macchine di ingegneria, nei veicoli per il trasporto ferroviario e nei rivestimenti resistenti per le grandi strutture in acciaio, fino al 4 agosto 2030;

c)  nei separatori meccanici delle provette per la raccolta di sangue, fino al 4 agosto 2030;

d)  nei fogli di triacetato di cellulosa nei polarizzatori, fino al 4 agosto 2030;

e)  nella carta fotografica, fino al 4 agosto 2030;

f)  negli aeromobili civili e militari, fino al 4 agosto 2030;

g)  nei pezzi di ricambio per:

i)  veicoli a motore terrestri;

ii)  macchine industriali fisse per l’agricoltura, la silvicoltura e l’edilizia;

iii)  dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati negli strumenti di analisi, misurazione, controllo, monitoraggio, prova, produzione e ispezione per applicazioni diverse da quelle mediche;

per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l’UV-328, fino al termine del loro ciclo di vita o fino al 31 dicembre 2043, se questa data è anteriore;

h)  nei pezzi di ricambio per:

i)  dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati nei dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

ii)  dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati negli strumenti di analisi, misurazione, controllo, prova, produzione e ispezione;

per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l’UV-328, fino al termine del loro ciclo di vita;

i)  nei pezzi di ricambio per aeromobili civili e militari per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l’UV-328, fino al 31 dicembre 2030.

3.  Gli articoli contenenti UV-328 di cui al punto 2, lettere da a) a i), già in uso nell’Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, possono continuare a essere utilizzati.

▼M15

Dechlorane Plus

Il «Dechlorane Plus» comprende il suo isomero sin- e il suo isomero anti-

13560-89-9

135821-03-3

135821-74-8

236-948-9

1.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di Dechlorane Plus:

a)  pari o inferiori a 1 000  mg/kg (0,1 % in peso), se presenti in sostanze, miscele o articoli fino al 15 aprile 2028;

b)  pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), se presenti in sostanze, miscele o articoli successivamente al 15 aprile 2028.

2.  In deroga a quanto sopra, l’immissione in commercio e l’uso del Dechlorane Plus sono autorizzati:

a)  nelle applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa, fino al 26 febbraio 2030;

b)  nelle applicazioni di diagnostica medica per immagini, fino al 26 febbraio 2030;

c)  nei dispositivi e nelle strutture per la radioterapia, fino al 26 febbraio 2030;

d)  nei pezzi di ricambio per o per la riparazione di:

i)  veicoli a motore terrestri;

ii)  macchine industriali fisse per l’agricoltura, la silvicoltura e l’edilizia;

iii)  apparecchiature a motore destinate all’uso in ambito marittimo, nel giardinaggio, nella silvicoltura e all’aperto diverse da quelle di cui al punto ii);

iv)  nelle applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa;

v)  negli strumenti di analisi, misurazione, controllo, monitoraggio, prova, produzione e ispezione,

per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato il Dechlorane Plus, fino al termine del loro ciclo di vita o fino al 31 dicembre 2043, se questa data è anteriore;

e)  nei pezzi di ricambio per o per la riparazione di:

i)  dispositivi medici e accessori per dispositivi medici che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;

ii)  dispositivi medico-diagnostici in vitro e accessori per dispositivi medico-diagnostici in vitro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/746,

per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato il Dechlorane Plus, fino al termine del loro ciclo di vita.

3.  La Commissione valuta la necessità di prorogare le deroghe specifiche di cui al punto 2, lettere a), b) e c), entro il 1o aprile 2028;

4.  Gli articoli contenenti Dechlorane Plus di cui al punto 2, lettere da a) a d), già in uso nell’Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, possono continuare a essere utilizzati.

5.  Sono consentiti l’immissione in commercio e l’uso dei pezzi di ricambio contenenti Dechlorane Plus di cui al punto 2, lettera d), punto iv), che sono presenti nel territorio dell’Unione al 31 dicembre 2043 o prima di tale data.

▼M18

Clorpirifos

2921-88-2

220-864-4

Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) si applica al clorpirifos presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,01 mg/kg (0,000001 % in peso).

▼B

(1)   

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

(2)   

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(3)   

Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

(4)   

Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8).

(5)   

Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione, del 1o marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4).

(6)   

GU C 10 del 13.1.2016, pag. 3.

(7)   

Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.

►M1  (8)   

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.

 ◄
(9)   

Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj).

(10)   

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj)

(11)   

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglioi del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/48/oj).

Parte B

Sostanze inserite solo nel protocollo

Sostanza

N. CAS

N. CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

 

 

 

 

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