ANNEX I
Parte A
Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo e sostanze inserite solo nella convenzione
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Sostanza |
N. CAS |
N. CE |
Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni |
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Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O |
40088-47-9 e altri |
254-787-2 e altri |
1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al tetrabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).
►M16
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Pentabromodifeniletere C12H5Br5O |
32534-81-9 e altri |
251-084-2 e altri |
1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al pentabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).
►M16
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Esabromodifeniletere C12H4Br6O |
36483-60-0 e altri |
253-058-6 e altri |
1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al esabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).
►M16
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Eptabromodifeniletere C12H3Br7O |
68928-80-3 e altri |
273-031-2 e altri |
1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al esabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).
►M16
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Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE) |
214-604-9 |
1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al decaBDE presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).
►M16
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►M12
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307-35-7 e altri |
217-179-8 220-527-1 249-644-6 249-415-0 274-460-8 260-375-3 223-980-3 250-665-8 216-887-4 246-262-1 206-200-6 e altri |
►M12
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DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano] |
200-024-3 |
— |
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Clordano |
200-349-0 |
— |
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Esaclorocicloesani, compreso il lindano |
200-401-2 |
— |
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206-270-8 |
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206-271-3 |
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210-168-9 |
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Dieldrina |
200-484-5 |
— |
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Endrina |
200-775-7 |
— |
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Eptacloro |
200-962-3 |
— |
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Endosulfan |
204-079-4 |
1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti endosulfan. 2. Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. |
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Esaclorobenzene |
204-273-9 |
►M6 Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica all’esaclorobenzene presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). ◄ |
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Clordecone |
205-601-3 |
— |
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Aldrina |
206-215-8 |
— |
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Pentaclorobenzene |
210-172-0 |
— |
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Bifenili policlorurati (PCB) |
1336-36-3 e altri |
215-648-1 e altri |
Fatta salva la direttiva 96/59/CE, gli articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati. Gli Stati membri individuano e rimuovono dalla circolazione apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005 % di PCB e volumi superiori a 0,05 dm3, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. |
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Mirex |
219-196-6 |
— |
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Toxafene |
232-283-3 |
— |
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Esabromobifenile |
252-994-2 |
— |
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►C1 Esabromociclododecano ◄ Per «esabromociclododecano» si intende: esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i relativi diastereoisomeri principali: alfa-esabromociclododecano; beta-esabromociclododecano; e gamma-esabromociclododecano |
247-148-4, 221-695-9 |
►M10
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Esaclorobutadiene |
201-765-5 |
1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti esaclorobutadiene. 2. Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. |
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Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri |
87-86-5 e altri |
201-778-6 e altri |
►M5 Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 5 mg/kg (0,0005 % in peso). ◄ |
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Naftaleni policlorurati (7) |
70776-03-3 e altri |
274-864-4 e altri |
1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti naftaleni policlorurati. 2. Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. |
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Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) |
85535-84-8 e altri |
287-476-5 |
1. In deroga a quanto sopra, si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o miscele contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o di articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso. 2. L'uso è consentito per quanto concerne: a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso al 4 dicembre 2015 o anteriormente; e b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso al 10 luglio 2012 o anteriormente. 3. Agli articoli di cui al punto 2 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. |
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Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati Per «acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati» si intende: i) acido perfluoroottanoico, compresi i suoi isomeri ramificati; ii) i suoi sali; iii) i composti a esso correlati che siano, ai fini della convenzione, sostanze che degradano in PFOA, compresa qualsiasi sostanza (a inclusione di sali e polimeri) avente, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroeptil lineare o ramificato con la frazione (C7F15)C. I composti seguenti non sono inclusi tra i composti correlati al PFOA: i) C8F17-X, dove X = F, Cl, Br; ii) fluoropolimeri coperti da CF3[CF2]n-R’, dove R’=qualsiasi gruppo, n> 16; iii) acidi perfluoro alchil carbossilici (compresi i loro sali, esteri, alogenuri e anidridi) con perfluorocarburi ≥ 8; iv) acidi perfluoro alchil solfonici e acidi perfluoro fosfonici (compresi i loro sali, esteri, alogenuri e anidridi) con perfluorocarburi ≥ 9; v) ►M13 acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati, di cui al presente allegato. ◄ |
335-67-1 e altri |
206-397-9 e altri |
1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOA o ai suoi sali presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso). |
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Dicofol |
204-082-0 |
Nessuna |
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Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati Per «Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati» si intende: i) l’acido perfluoroesansolfonico, compresi i suoi isomeri ramificati; ii) i suoi sali; iii) i composti correlati all’acido perfluoroesansolfonico che, ai fini della convenzione, corrispondono a qualsiasi sostanza che contiene il gruppo C6F13S- come elemento strutturale e che si degrada in PFHxS. |
355-46-4 e altri |
206-587-1 e altri |
1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFHxS o ai suoi sali presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso). 2. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tutti i composti correlati al PFHxS presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso). 3. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFHxS, ai suoi sali e ai composti a esso correlati presenti in miscele concentrate di schiume antincendio che saranno o sono utilizzate nella produzione di altre miscele di schiume antincendio in concentrazioni pari o inferiori a 0,1 mg/kg (0,00001 % in peso). La presente deroga è riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 28 agosto 2026. |
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Metossicloro Si intende per «metossicloro» qualsiasi possibile isomero del dimetossidifeniltricloroetano o combinazione di tali isomeri |
e altri |
200-779-9 |
Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al metossicloro presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,01 mg/kg (0,000001 % in peso). |
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2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328) |
247-384-8 |
1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di UV-328 pari o inferiori a: a) 100 mg/kg (0,01 % in peso) dal 4 agosto 2025, b) 10 mg/kg (0,001 % in peso) dal 4 agosto 2027, c) 1 mg/kg (0,0001 % in peso) dal 4 agosto 2029, presenti in sostanze, miscele o articoli. 2. In deroga a quanto sopra, l’immissione in commercio dell’UV-328 presente in articoli e l’uso di tali articoli sono autorizzati: a) nei veicoli a motore terrestri, fino al 4 agosto 2030; b) nei rivestimenti industriali per i veicoli a motore terrestri, nelle macchine di ingegneria, nei veicoli per il trasporto ferroviario e nei rivestimenti resistenti per le grandi strutture in acciaio, fino al 4 agosto 2030; c) nei separatori meccanici delle provette per la raccolta di sangue, fino al 4 agosto 2030; d) nei fogli di triacetato di cellulosa nei polarizzatori, fino al 4 agosto 2030; e) nella carta fotografica, fino al 4 agosto 2030; f) negli aeromobili civili e militari, fino al 4 agosto 2030; g) nei pezzi di ricambio per: i) veicoli a motore terrestri; ii) macchine industriali fisse per l’agricoltura, la silvicoltura e l’edilizia; iii) dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati negli strumenti di analisi, misurazione, controllo, monitoraggio, prova, produzione e ispezione per applicazioni diverse da quelle mediche; per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l’UV-328, fino al termine del loro ciclo di vita o fino al 31 dicembre 2043, se questa data è anteriore; h) nei pezzi di ricambio per: i) dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati nei dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); ii) dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati negli strumenti di analisi, misurazione, controllo, prova, produzione e ispezione; per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l’UV-328, fino al termine del loro ciclo di vita; i) nei pezzi di ricambio per aeromobili civili e militari per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l’UV-328, fino al 31 dicembre 2030. 3. Gli articoli contenenti UV-328 di cui al punto 2, lettere da a) a i), già in uso nell’Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, possono continuare a essere utilizzati. |
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Dechlorane Plus Il «Dechlorane Plus» comprende il suo isomero sin- e il suo isomero anti- |
236-948-9 |
1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di Dechlorane Plus: a) pari o inferiori a 1 000 mg/kg (0,1 % in peso), se presenti in sostanze, miscele o articoli fino al 15 aprile 2028; b) pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), se presenti in sostanze, miscele o articoli successivamente al 15 aprile 2028. 2. In deroga a quanto sopra, l’immissione in commercio e l’uso del Dechlorane Plus sono autorizzati: a) nelle applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa, fino al 26 febbraio 2030; b) nelle applicazioni di diagnostica medica per immagini, fino al 26 febbraio 2030; c) nei dispositivi e nelle strutture per la radioterapia, fino al 26 febbraio 2030; d) nei pezzi di ricambio per o per la riparazione di: i) veicoli a motore terrestri; ii) macchine industriali fisse per l’agricoltura, la silvicoltura e l’edilizia; iii) apparecchiature a motore destinate all’uso in ambito marittimo, nel giardinaggio, nella silvicoltura e all’aperto diverse da quelle di cui al punto ii); iv) nelle applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa; v) negli strumenti di analisi, misurazione, controllo, monitoraggio, prova, produzione e ispezione, per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato il Dechlorane Plus, fino al termine del loro ciclo di vita o fino al 31 dicembre 2043, se questa data è anteriore; e) nei pezzi di ricambio per o per la riparazione di: i) dispositivi medici e accessori per dispositivi medici che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745; ii) dispositivi medico-diagnostici in vitro e accessori per dispositivi medico-diagnostici in vitro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/746, per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato il Dechlorane Plus, fino al termine del loro ciclo di vita. 3. La Commissione valuta la necessità di prorogare le deroghe specifiche di cui al punto 2, lettere a), b) e c), entro il 1o aprile 2028; 4. Gli articoli contenenti Dechlorane Plus di cui al punto 2, lettere da a) a d), già in uso nell’Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, possono continuare a essere utilizzati. 5. Sono consentiti l’immissione in commercio e l’uso dei pezzi di ricambio contenenti Dechlorane Plus di cui al punto 2, lettera d), punto iv), che sono presenti nel territorio dell’Unione al 31 dicembre 2043 o prima di tale data. |
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Clorpirifos |
220-864-4 |
Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) si applica al clorpirifos presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,01 mg/kg (0,000001 % in peso). |
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(1)
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).
(2)
Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(3)
Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).
(4)
Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8).
(5)
Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione, del 1o marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4).
(6)
GU C 10 del 13.1.2016, pag. 3.
(7)
Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.
►M1
(8)
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. ◄
(9)
Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj).
(10)
Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj)
(11)
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglioi del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/48/oj). |
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Parte B
Sostanze inserite solo nel protocollo
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Sostanza |
N. CAS |
N. CE |
Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni |
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