Article 19 / Autorità competenti
Ogni Stato membro designa l'autorità competente o le l'autorità competenti incaricate di espletare le funzioni amministrative e l'esecuzione necessarie ai fini del presente regolamento e ne informa la Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore del medesimo, a meno che non vi abbia già provveduto anteriormente; informa altresì la Commissione di qualsiasi cambiamento che riguardi l'autorità nazionale designata.