Article 8 / Compiti dell'Agenzia e del forum
L'Agenzia svolge i compiti elencati di seguito, oltre a quelli assegnatile a norma degli articoli 9, 10, 11, 13 e 17:
con l'accordo della Commissione, fornire alle autorità nazionali designate degli Stati membri, ai membri del forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 («forum») e, se del caso, ai portatori di interesse, assistenza e orientamento tecnico e scientifico per garantire l'efficace applicazione del presente regolamento;
su richiesta, fornire alla Commissione i pertinenti dati tecnici e scientifici e assisterla al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento;
fornire un sostegno e un contributo tecnico e scientifico alla Commissione relativamente alle sostanze che possono soddisfare i criteri per l'inclusione nell'elenco della convenzione o del protocollo, tenendo conto, se del caso, dei dati forniti dai regimi di valutazione esistenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3;
pubblicare sul suo sito web un avviso che segnali che la Commissione preparerà una proposta di inclusione di una sostanza nell'elenco, invitare tutti i portatori di interesse a formulare osservazioni entro otto settimane e pubblicare tali osservazioni sul suo sito web;
fornire un sostegno tecnico e scientifico alla Commissione e agli Stati membri per la preparazione e l'esame del profilo di rischio e della valutazione della gestione del rischio di una sostanza considerata ai sensi della convenzione, invitare tutti i portatori di interesse a formulare osservazioni o a fornire informazioni supplementari, o entrambi, entro otto settimane e pubblicare tali osservazioni sul suo sito web;
su richiesta, fornire alla Commissione un sostegno tecnico e scientifico per l'attuazione e l'ulteriore sviluppo della convenzione, particolarmente in relazione al comitato di esame dei POP;
compilare, registrare, elaborare e mettere a disposizione della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri tutte le informazioni ricevute o disponibili ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iv), dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 13, paragrafo 1. Se tali informazioni non sono riservate, l'Agenzia le mette a disposizione del pubblico sul suo sito web e ne facilita lo scambio con le piattaforme di informazione pertinenti, ad esempio quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 2;
stabilire e mantenere, sul suo sito web, sezioni dedicate a tutte le questioni che riguardano l'attuazione del presente regolamento;
su richiesta della Commissione, ed entro 12 mesi da tale richiesta, elabora e presenta una relazione sugli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e sugli impatti socioeconomici dell’introduzione o della modifica dei valori limite di concentrazione specificati nell’allegato IV o V.
La relazione di cui al paragrafo 1, lettera i), contiene le informazioni seguenti:
informazioni sugli impatti sulla salute umana e sull’ambiente dei rifiuti costituiti da POP, contenenti POP o contaminati da POP, compresi gli impatti sulla gestione dei rifiuti;
informazioni sulle concentrazioni e sui flussi di massa dei POP nei flussi di rifiuti interessati, sul trattamento dei rifiuti e sulle capacità di trattamento;
un’analisi degli impatti dei diversi valori limite di concentrazione considerati nell’elaborazione della relazione;
una proposta motivata di valori limite di concentrazione da introdurre nell’allegato IV e, se del caso, nell’allegato V.
Non appena riceve la richiesta di cui al paragrafo 1, lettera i), l’Agenzia pubblica sul suo sito web un avviso in cui dichiara che sarà elaborata una relazione su un’eventuale modifica dell’allegato IV o V. L’avviso invita tutte le parti interessate, compresi i gestori di rifiuti e gli utilizzatori di materiali riciclati, a presentare osservazioni entro otto settimane. L’Agenzia pubblica tali osservazioni sul proprio sito web.
Al più tardi nove mesi dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, lettera i), del presente articolo, il comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia, istituito a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, adotta un parere sulla relazione e sui valori limite di concentrazione ivi proposti. A tal fine, si applica, mutatis mutandis, l’articolo 87 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
L’Agenzia presenta senza indugio alla Commissione la relazione e il parere del comitato per l’analisi socioeconomica sui valori limite di concentrazione.
I membri del forum che sono nominati dagli Stati membri assicurano che vi sia un opportuno coordinamento tra le attività del forum e quelle delle autorità competenti dei rispettivi Stati membri.
Quando tratta di questioni relative ai rifiuti, il forum coinvolge le autorità di contrasto degli Stati membri competenti in materia di rifiuti.