Article 13 / Monitoraggio dell'attuazione
Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, gli Stati membri redigono e pubblicano una relazione contenente:
informazioni sull'applicazione del presente regolamento, comprese le informazioni su attività di esecuzione, infrazioni e sanzioni;
informazioni ricavate dalle notificazioni pervenute a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iv);
informazioni ricavate dagli inventari dei rilasci di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
informazioni sull'attuazione conformemente ai piani di attuazione nazionali elaborati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2;
informazioni riguardanti la presenza nell'ambiente delle sostanze di cui all'allegato III, Parte A, come ottenute ai sensi dell'articolo 10;
dati di monitoraggio e statistici annuali sui quantitativi totali, effettivi o stimati, relativi alla fabbricazione e all'immissione in commercio di sostanze elencate nell'allegato I o II, che comprendono indicatori, carte d'insieme e relazioni pertinenti.
Gli Stati membri aggiornano annualmente la relazione, se sono disponibili nuovi dati o informazioni, e comunque almeno ogni tre anni.
Gli Stati membri assicurano alla Commissione e all'Agenzia l'accesso alle informazioni contenute nelle relazioni.
Se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), sono contenute nella relazione che lo Stato membro fornisce all’Agenzia, quest’ultima le trasmette all’AEA per la raccolta, l’archiviazione e la condivisione.