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CELEX 02019R1021 · v20260930

Article 15 / Modifica degli allegati

1.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 allo scopo di modificare gli allegati I, II e III del presente regolamento per adattarli alle modifiche dell'elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione o del protocollo, sulla base del fatto che l'Unione ha appoggiato la modifica in questione mediante una decisione del Consiglio adottata ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, o per modificare voci o disposizioni esistenti negli allegati I e II del presente regolamento al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico.

Qualora la Commissione modifichi l'allegato I, II o III del presente regolamento, essa adotta un atto delegato distinto per ciascuna sostanza.

▼M17

2.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18, allo scopo di modificare gli allegati IV e V per adeguarli alle modifiche dell’elenco delle sostanze di cui agli allegati I, II o III o per modificare voci esistenti negli allegati IV e V per adeguarli al progresso scientifico e tecnico, inclusi gli sviluppi nel trattamento dei rifiuti e nelle tecnologie di decontaminazione o nuove informazioni scientifiche riguardanti gli impatti sulla salute e sull’ambiente associati alla presenza di una sostanza nei rifiuti.

▼B

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