ANNEX V
GESTIONE DEI RIFIUTI
Parte 1
Smaltimento e recupero ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2
Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, sono autorizzate le seguenti operazioni di smaltimento e recupero, conformemente agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE purché vengano effettuate in modo tale da assicurare la distruzione o la trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti.
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D9 |
Trattamento fisico-chimico. |
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D10 |
Incenerimento a terra. |
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R1 |
Impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, eccetto i rifiuti contenenti PCB. |
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R4 |
Riciclo/recupero di metalli e di composti metallici alle seguenti condizioni: le operazioni si limitano ai residui di processi di produzione del ferro e dell'acciaio quali polveri o fanghi da trattamento dei gas, scaglie di laminazione o polveri di filtri di acciaierie contenti zinco, polveri di sistemi di depurazione dei gas delle fonderie di rame e rifiuti simili e residui di lisciviazione contenenti piombo generati dalla produzione di metalli non ferrosi. Sono esclusi i rifiuti contenenti PCB. Le operazioni sono limitate ai processi per il recupero di ferro e leghe di ferro (altoforno, forno a tino e forno a suola) e di metalli non ferrosi (processo Waelz in forno rotativo, processi con bagno di fusione che utilizzano forni verticali oppure orizzontali), a condizione che gli impianti soddisfino come minimo i valori limite di emissione di PCDD e PCDF stabiliti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva in questione o no, e fatte salve le altre disposizioni della direttiva. |
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(1)
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17). |
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Sono autorizzate le operazioni di pretrattamento prima della distruzione o della trasformazione irreversibile, conformemente alla presente parte dell'allegato, purché una sostanza di cui all'allegato IV che sia stata isolata dai rifiuti durante la fase di pretrattamento sia successivamente smaltita conformemente alla presente parte dell'allegato. Se soltanto una parte di un prodotto o di un rifiuto, come un rifiuto di apparecchiature, contiene inquinanti organici persistenti o ne è contaminata, deve essere separata e successivamente smaltita in conformità delle prescrizioni del presente regolamento. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di un siffatto pretrattamento o prima della distruzione o trasformazione irreversibile conformemente alla presente parte dell'allegato.
Parte 2
Rifiuti e operazioni cui si applica l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b)
Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), sono autorizzate le seguenti operazioni riguardo ai rifiuti specificati, definiti dal codice a sei cifre, come risulta dalla classificazione nella decisione 2000/532/CE ( 5 ).
È possibile effettuare operazioni di pretrattamento prima dello stoccaggio permanente a norma della presente parte dell'allegato, a condizione che la sostanza elencata nell'allegato IV isolata dai rifiuti durante il pretrattamento sia successivamente smaltita secondo quanto disposto alla parte 1 del presente allegato. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di tale pretrattamento o prima dello stoccaggio permanente conformemente alla presente parte dell'allegato.
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Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE |
Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (1) |
Operazione |
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10 |
RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI |
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP): 10 000 mg/kg; Aldrina: 5 000 mg/kg; Clordano: 5 000 mg/kg; Clordecone: 5 000 mg/kg; DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano): 5 000 mg/kg; Dieldrina: 5 000 mg/kg; Endosulfano: 5 000 mg/kg; Endrina: 5 000 mg/kg; Eptacloro: 5 000 mg/kg; Esabromobifenile: 5 000 mg/kg; Esabromociclododecano (3): 1 000 mg/kg; Esaclorobenzene: 5 000 mg/kg; Esaclorobutadiene: 1 000 mg/kg; Esaclorocicloesani, compreso il lindano: 5 000 mg/kg; Mirex: 5 000 mg/kg; Pentaclorobenzene: 5 000 mg/kg; Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri) 50 mg/kg; Bifenili policlorurati (PCB) (6): 50 mg/kg;
Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB): 5 mg/kg; Naftaleni policlorurati (*): 1 000 mg/kg;
Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C12H6Br4O), pentabromodifeniletere (C12H5Br5O), esabromodifeniletere (C12H4Br6O), eptabromodifeniletere (C12H3Br7O) e decabromodifeniletere (C12Br10O): 10 000 mg/kg; Toxaphene: 5 000 mg/kg;
Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri: 1 000 mg/kg; Dicofol: 5 000 mg/kg; Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati: 50 mg/kg (PFOA e suoi sali), 2 000 mg/kg (composti correlati al PFOA); Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati: 50 mg/kg (PFHxS e suoi sali), 2 000 mg/kg (composti correlati al PFHxS). |
È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi: — formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde; — miniere di sale; — discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 19 03 della decisione 2000/532/CE. 2) sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE (4) del Consiglio e della decisione 2003/33/CE (5) del Consiglio. 3) è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale. |
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10 01 |
Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19) |
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►M7 10 01 03 ◄ |
►M7 Ceneri leggere di torba e di legno non trattato ◄ |
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10 01 14 * (2) |
Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose |
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10 01 16 * |
Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose |
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10 02 |
Rifiuti dell'industria siderurgica |
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10 02 07 * |
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
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10 03 |
Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio |
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10 03 04 * |
Scorie della produzione primaria |
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10 03 08 * |
Scorie saline della produzione secondaria |
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10 03 09 * |
Scorie nere della produzione secondaria |
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10 03 19 * |
Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose |
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10 03 21 * |
Altre particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose |
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10 03 29 * |
Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose |
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10 04 |
Rifiuti della metallurgia termica del piombo |
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10 04 01 * |
Scorie della produzione primaria e secondaria |
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10 04 02 * |
Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria |
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10 04 04 * |
Polveri dei gas di combustione |
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10 04 05 * |
Altre polveri e particolato |
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10 04 06 * |
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
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10 05 |
Rifiuti della metallurgia termica dello zinco |
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10 05 03 * |
Polveri dei gas di combustione |
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10 05 05 * |
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
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10 06 |
Rifiuti della metallurgia termica del rame |
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10 06 03 * |
Polveri dei gas di combustione |
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10 06 06 * |
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
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10 08 |
Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi |
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10 08 08 * |
Scorie saline della produzione primaria e secondaria |
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10 08 15 * |
Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose |
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10 09 |
Rifiuti della fusione di materiali ferrosi |
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10 09 09 * |
Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose |
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16 |
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO |
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16 11 |
Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari |
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16 11 01 * |
Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose |
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16 11 03 * |
Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose |
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17 |
RIFIUTI D'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) |
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17 01 |
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche |
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17 01 06 * |
Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose |
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17 05 |
Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati) rocce e materiale di dragaggio |
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17 05 03 * |
Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose |
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►M7 17 05 04 ◄ |
►M7 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 ◄ |
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17 09 |
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione |
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17 09 02 * |
Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, escluse le apparecchiature contenenti PCB |
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17 09 03 * |
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose |
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19 |
RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÈ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE |
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19 01 |
Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti |
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19 01 07 * |
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
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19 01 11 * |
Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose |
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19 01 13 * |
Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose |
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19 01 15 * |
Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose |
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19 04 |
Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione |
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19 04 02 * |
Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi |
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19 04 03 * |
Fase solida non vetrificata |
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►M7 20 ◄ |
►M7 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ◄ |
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►M7 20 01 ◄ |
►M7 Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) ◄ |
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►M7 20 01 41 ◄ |
►M7 Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere ◄ |
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(1)
Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.
(2)
I rifiuti contrassegnati da un asterisco «*» sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e sono pertanto soggetti alle disposizioni della stessa.
(3)
Per «esabromociclododecano» si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.
(4)
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(5)
Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27).
(6)
Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2. |
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Il valore limite di concentrazione massima di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) e di policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) è calcolato in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:
Fattori di tossicità equivalente (TEF) per PCDD, PCDF e dl-PCB
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PCDD |
TEF |
|
2,3,7,8-TeCDD |
1 |
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1,2,3,7,8-PeCDD |
1 |
|
1,2,3,4,7,8-HxCDD |
0,1 |
|
1,2,3,6,7,8-HxCDD |
0,1 |
|
1,2,3,7,8,9-HxCDD |
0,1 |
|
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |
0,01 |
|
OCDD |
0,0003 |
|
PCDF |
TEF |
|
2,3,7,8-TeCDF |
0,1 |
|
1,2,3,7,8-PeCDF |
0,03 |
|
2,3,4,7,8-PeCDF |
0,3 |
|
1,2,3,4,7,8-HxCDF |
0,1 |
|
1,2,3,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
|
1,2,3,7,8,9-HxCDF |
0,1 |
|
2,3,4,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
|
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |
0,01 |
|
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |
0,01 |
|
OCDF |
0,0003 |
|
dl-PCBs |
TEF |
|
PCB 77 |
0,0001 |
|
PCB 81 |
0,0003 |
|
PCB 105 |
0,00003 |
|
PCB 114 |
0,00003 |
|
PCB 118 |
0,00003 |
|
PCB 123 |
0,00003 |
|
PCB 126 |
0,1 |
|
PCB 169 |
0,03 |
|
PCB 156 |
0,00003 |
|
PCB 157 |
0,00003 |
|
PCB 167 |
0,00003 |
|
PCB 189 |
0,00003 |