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CELEX 02019R1021 · v20260930

Article 2 / Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«immissione in commercio» : l'immissione sul mercato quale definita all'articolo 3, punto 12), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

2)

«articolo» : un articolo quale definito all'articolo 3, punto 3), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

3)

«sostanza» : una sostanza quale definita all'articolo 3, punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

4)

«miscela» : una miscela quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

5)

«fabbricazione» : la fabbricazione quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

6)

«uso» : l'uso quale definito all'articolo 3, punto 24), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

7)

«importazione» : l'importazione quale definita all'articolo 3, punto 10), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

8)

«rifiuto» : un rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;

9)

«smaltimento» : lo smaltimento quale definito all'articolo 3, punto 19), della direttiva 2008/98/CE;

10)

«recupero» : il recupero di materia quale definito all'articolo 3, punto 15), della direttiva 2008/98/CE;

11)

«prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso» : una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza («sintesi») e quando la fabbricazione del prodotto intermedio e la sintesi di una o più altre sostanze a partire da tale prodotto intermedio avvengono all'interno dello stesso sito, da parte di uno o più soggetti giuridici, in condizioni rigorosamente controllate, in quanto rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita;

12)

«contaminante non intenzionale in tracce» : il livello di una sostanza presente accidentalmente in quantità minima, inferiore al livello che ne consente un uso significativo, ma superiore al limite di rilevazione dei metodi di rilevazione esistenti a fini del controllo e dell'applicazione;

13)

«scorte» : le sostanze, le miscele o gli articoli accumulati dal detentore e che sono costituiti da sostanze elencate nell'allegato I o II o che contengono tali sostanze.

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