Article 2 / Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
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1) |
«immissione in commercio» : l'immissione sul mercato quale definita all'articolo 3, punto 12), del regolamento (CE) n. 1907/2006; |
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2) |
«articolo» : un articolo quale definito all'articolo 3, punto 3), del regolamento (CE) n. 1907/2006; |
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3) |
«sostanza» : una sostanza quale definita all'articolo 3, punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006; |
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4) |
«miscela» : una miscela quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006; |
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5) |
«fabbricazione» : la fabbricazione quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 1907/2006; |
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6) |
«uso» : l'uso quale definito all'articolo 3, punto 24), del regolamento (CE) n. 1907/2006; |
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7) |
«importazione» : l'importazione quale definita all'articolo 3, punto 10), del regolamento (CE) n. 1907/2006; |
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8) |
«rifiuto» : un rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE; |
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9) |
«smaltimento» : lo smaltimento quale definito all'articolo 3, punto 19), della direttiva 2008/98/CE; |
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10) |
«recupero» : il recupero di materia quale definito all'articolo 3, punto 15), della direttiva 2008/98/CE; |
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11) |
«prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso» : una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza («sintesi») e quando la fabbricazione del prodotto intermedio e la sintesi di una o più altre sostanze a partire da tale prodotto intermedio avvengono all'interno dello stesso sito, da parte di uno o più soggetti giuridici, in condizioni rigorosamente controllate, in quanto rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita; |
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12) |
«contaminante non intenzionale in tracce» : il livello di una sostanza presente accidentalmente in quantità minima, inferiore al livello che ne consente un uso significativo, ma superiore al limite di rilevazione dei metodi di rilevazione esistenti a fini del controllo e dell'applicazione; |
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13) |
«scorte» : le sostanze, le miscele o gli articoli accumulati dal detentore e che sono costituiti da sostanze elencate nell'allegato I o II o che contengono tali sostanze. |