ANNEX II / AUTORIZZAZIONI GENERALI DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE
Le sezioni che seguono definiscono le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione per determinate esportazioni.
A. ESPORTAZIONI VERSO AUSTRALIA, CANADA, ISLANDA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA, NORVEGIA, SVIZZERA, COMPRESI
LIECHTENSTEIN, REGNO UNITO E STATI UNITI AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU001
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Esportazioni verso Australia, Canada, Islanda, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compresi Liechtenstein, Regno Unito e Stati Uniti
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 – Prodotti
La presente autorizzazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci riportate nell'allegato I, a eccezione di quelli elencati nella sezione I del presente allegato.
Parte 2 – Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
Parte 3 — Condizioni e requisiti d'uso
1. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
a scopi militari, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, in un paese soggetto a un embargo sugli armamenti; o
ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;
l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui alla lettera a); o
i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione.
2. L'esportatore attesta nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001.
3. L'esportatore che si avvalga della presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I requisiti in materia di notifica connessi con l'uso della presente autorizzazione e le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione sono definiti dagli Stati membri.
Uno Stato membro può fare obbligo agli esportatori residenti o stabiliti nel suo territorio di registrarsi precedentemente al primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza ritardo e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento.
Ove appropriato, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono basati su quelli stabiliti per l'uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate dagli Stati membri che le contemplano.
B. ESPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI A DUPLICE USO VERSO DESTINAZIONI SPECIFICHE
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU002
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso destinazioni specifiche
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 – Prodotti
La presente autorizzazione riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati nell'allegato I:
Parte 2 — Destinazioni
La presente autorizzazione di esportazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
Parte 3 — Condizioni e requisiti d'uso
1. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
a scopi militari, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, in un paese soggetto a un embargo sugli armamenti; o
ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;
l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui alla lettera a); o
i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione.
2. L'esportatore attesta nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU002.
3. L'esportatore che si avvalga della presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I requisiti in materia di notifica connessi con l'uso della presente autorizzazione e le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione, sono definiti dagli Stati membri.
Uno Stato membro può fare obbligo agli esportatori residenti o stabiliti nel suo territorio di registrarsi precedentemente al primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza ritardo e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento.
Ove appropriato, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono basati su quelli stabiliti per l'uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate dagli Stati membri che le contemplano.
C. ESPORTAZIONE DOPO RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU003
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Esportazione dopo riparazione/sostituzione
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 – Prodotti
1. La presente autorizzazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci dell'allegato I, a eccezione di quelli elencati al punto 2 della presente sezione, qualora:
i prodotti siano reimportati nel territorio doganale dell'Unione a fini di manutenzione, riparazione o sostituzione ed esportati o riesportati verso il paese di spedizione senza che siano state apportate modifiche alle loro caratteristiche originali entro un periodo di cinque anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione di esportazione originale, o
i prodotti siano esportati verso il paese di spedizione in cambio di prodotti della stessa qualità e quantità reimportati nel territorio doganale dell'Unione a fini di manutenzione, riparazione o sostituzione entro un periodo di cinque anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione di esportazione originale.
2. Prodotti esclusi:
tutti i prodotti elencati nella sezione I del presente allegato;
tutti i prodotti alle sezioni D ed E di ciascuna categoria dell'allegato I;
i prodotti seguenti, specificati nell'allegato I:
Parte 2 — Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
▼M2 —————
Parte 3 — Condizioni e requisiti d'uso
1. La presente autorizzazione può essere usata soltanto se l'esportazione iniziale ha avuto luogo in base a un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione o se quest'ultima è stata rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro nel quale l'esportatore d'origine è residente o stabilito ai fini dell'esportazione dei prodotti successivamente reimportati nel territorio doganale dell'Unione a scopo di manutenzione, riparazione o sostituzione. La presente autorizzazione è valida solamente per le esportazioni verso l'utente finale originale.
2. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
a scopi militari, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione sia soggetto a un embargo sugli armamenti; o
ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;
l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui alla lettera a);
i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione;
l'autorizzazione originale è stata annullata, sospesa, modificata o revocata; o
l'esportatore è a conoscenza del fatto che l'utilizzo finale dei prodotti in questione è diverso da quello precisato nell'autorizzazione di esportazione originale.
3. In caso di esportazione di prodotti in base alla presente autorizzazione, gli esportatori:
indicano nella dichiarazione di esportazione alla dogana, oltre allo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione, il numero di riferimento dell'autorizzazione di esportazione originale e attestano nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU003;
forniscono ai funzionari doganali, su loro richiesta, documenti giustificativi della data d'importazione dei prodotti nell'Unione, della manutenzione, delle riparazioni o delle sostituzioni dei prodotti effettuate nell'Unione e della restituzione dei prodotti all'utilizzatore finale e al paese dai quali sono state importati nell'Unione.
4. L'esportatore che si avvalga della presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I requisiti in materia di notifica connessi con l'uso della presente autorizzazione e le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione, sono definiti dagli Stati membri.
Uno Stato membro può fare obbligo agli esportatori residenti o stabiliti nel suo territorio di registrarsi precedentemente al primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza ritardo e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento.
Ove appropriato, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono basati su quelli stabiliti per l'uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate dagli Stati membri che le contemplano.
5. La presente autorizzazione riguarda i prodotti destinati alla «riparazione», «sostituzione» e «manutenzione», inclusi coincidenti miglioramenti del prodotto originale, risultanti per esempio dall'uso di pezzi di ricambio moderni o di norme di costruzione più recenti per ragioni di affidabilità o di sicurezza, purché questo non comporti un aumento della capacità funzionale dei prodotti o non conferisca a questi ultimi funzioni nuove o supplementari.
D. ESPORTAZIONE TEMPORANEA PER MOSTRE O FIERE
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU004
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Esportazione temporanea per mostre o fiere
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 – Prodotti
La presente autorizzazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci riportate nell'allegato I, eccettuati:
tutti i prodotti elencati nella sezione I del presente allegato;
tutti i prodotti elencati nella sezione D di ciascuna categoria dell'allegato I (a esclusione del software necessario al corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate a fini di dimostrazione);
tutti i prodotti elencati nella sezione E di ciascuna categoria dell'allegato I;
i prodotti seguenti, specificati nell'allegato I:
Parte 2 — Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
▼M2 —————
Parte 3 — Condizioni e requisiti d'uso
1. La presente autorizzazione consente l'esportazione dei prodotti che figurano nell'elenco della parte 1, a condizione che siano esportati temporaneamente nel quadro di un'esposizione o di una fiera, secondo la definizione di cui al punto 6 della presente parte, e che siano in seguito reimportati entro centoventi giorni dall'esportazione iniziale, nella loro interezza e senza modifiche, nel territorio doganale dell'Unione.
2. L'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito può, su richiesta di quest'ultimo, derogare alla condizione secondo cui i prodotti vanno reimportati come indicato al precedente paragrafo 1. Al fine di derogare a tale condizione si applica la procedura di autorizzazione individuale di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
a scopi militari, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione sia soggetto a un embargo sugli armamenti; o
ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;
l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui alla lettera a);
i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione;
l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito, o è altrimenti a conoscenza (ad esempio da informazioni ricevute dal produttore), del fatto che i prodotti in questione sono stati classificati dall'autorità competente come aventi un contrassegno di classifica di sicurezza nazionale di categoria equivalente a «cONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» o superiore;
l'esportatore non può garantire la loro restituzione nello stato originario, senza che alcun componente o software sia stato rimosso, copiato o diffuso o se un trasferimento di tecnologia è associato a una presentazione;
i prodotti in questione sono destinati a essere esportati per una presentazione o dimostrazione privata (ad esempio nella sala d'esposizione di un'impresa);
i prodotti in questione sono destinati a confluire in un qualunque processo di produzione;
i prodotti in questione sono destinati a essere utilizzati per i fini previsti, tranne una quantità minima necessaria per una dimostrazione efficace, senza tuttavia che i risultati specifici dei test vengano messi a disposizione di terzi;
l'esportazione è destinata ad aver luogo a seguito di una transazione commerciale, in particolare per quanto riguarda la vendita, la locazione o il leasing dei prodotti in questione;
i prodotti in questione sono destinati a essere depositati presso un'esposizione o una fiera unicamente a scopo di vendita, locazione o leasing, senza essere oggetto di una presentazione o dimostrazione; o
l'esportatore adotta una condotta che gli impedisce di mantenere sotto controllo i prodotti in questione durante l'intero periodo di esportazione temporanea.
4. L'esportatore attesta nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU004.
5. L'esportatore che si avvalga della presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I requisiti in materia di notifica connessi con l'uso della presente autorizzazione e le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione, sono definiti dagli Stati membri.
Uno Stato membro può fare obbligo agli esportatori residenti o stabiliti nel suo territorio di registrarsi precedentemente al primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza ritardo e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento.
Ove appropriato, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono basati su quelli stabiliti per l'uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate dagli Stati membri che le contemplano.
6. Ai fini della presente autorizzazione, per «mostra o fiera» si intendono le manifestazioni commerciali di durata determinata in cui più espositori presentano i loro prodotti agli operatori del settore o al pubblico in generale.
E. TELECOMUNICAZIONI
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU005
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Telecomunicazioni
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 – Prodotti
La presente autorizzazione riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati nell'allegato I:
i seguenti prodotti appartenenti alla categoria 5, parte l:
prodotti, inclusi componenti appositamente progettati o sviluppati e relativi accessori di cui alle voci 5A001.b.2. e 5A001.c .e 5A001.d.;
prodotti di cui alle voci 5B001 e 5D001, laddove si tratti di apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione e software per prodotti di cui alle voci indicate al punto i);
tecnologia sottoposta ad autorizzazione in 5E001.a, necessaria all'installazione, al funzionamento, alla manutenzione o alla riparazione di prodotti specificati alla lettera a) e destinata allo stesso utente finale.
Parte 2 — Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
▼M2 —————
Parte 3 — Condizioni e requisiti d'uso
1. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
a scopi militari, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione sia soggetto a un embargo sugli armamenti;
ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro; o
ad essere utilizzati in relazione a una violazione dei diritti umani, dei principi democratici o della libertà di espressione, quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tramite l'uso di tecnologie di intercettazione e di dispositivi di trasmissione digitale di dati per il controllo dei telefoni cellulari e dei messaggi di testo e la vigilanza specifica dell'uso di Internet (ad esempio, tramite centri di controllo e portali di accesso di intercettazione legale);
l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui alla lettera a);
l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione saranno riesportati verso una destinazione diversa da quelle che figurano nell'elenco della parte 2 della presente sezione o nella parte 2 della sezione A o dagli Stati membri;
i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione.
2. L'esportatore attesta nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU005.
3. L'esportatore che si avvalga della presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I requisiti in materia di notifica connessi con l'uso della presente autorizzazione e le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione, sono definiti dagli Stati membri.
Uno Stato membro può fare obbligo all'esportatore residente o stabilito nel suo territorio di registrarsi precedentemente al primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza ritardo e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento.
Ove appropriato, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono basati su quelli stabiliti per l'uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate dagli Stati membri che le contemplano.
F. SOSTANZE CHIMICHE
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU006
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Sostanze chimiche
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 – Prodotti
La presente autorizzazione riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati nell'allegato I:
tiodiglicole (CAS 111-48-8);
ossicloruro di fosforo (CAS 10025-87-3);
metilfosfonato di dimetile (CAS 756-79-6);
dicloruro di metil-fosfonile (CAS 676-97-1);
fosfito di dimetile (DMP) (CAS 868-85-9);
tricloruro di fosforo (CAS 7719-12-2);
fosfito di trimetile (TMP) (CAS 121-45-9);
cloruro di tionile (CAS 7719-09-7);
3-idrossi-1-metilpiperidina (CAS 3554-74-3);
cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (CAS 96-79-7);
N,N-diisopropile-2-amminoetanetiolo (CAS 5842-07-9);
3-chinuclidinolo (CAS 1619-34-7);
fluoruro di potassio (CAS 7789-23-3);
2-cloroetanolo (CAS 107-07-3);
dimetilammina (CAS 124-40-3);
etilfosfonato di dietile (CAS 78-38-6);
N,N-dimetilfosforammidato di dietile (CAS 2404-03-7);
fosfito di dietile (CAS 762-04-9);
cloridrato di dimetilammina (CAS 506-59-2);
dicloruro di etilfosfinile (CAS 1498-40-4);
dicloruro di etilfosfonile (CAS 1066-50-8);
acido fluoridrico (CAS 7664-39-3);
benzilato di metile (CAS 76-89-1);
dicloruro di metilfosfinile (CAS 676-83-5);
N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (CAS 96-80-0);
alcool pinacolilico (CAS 464-07-3);
fosfito di trietile (CAS 122-52-1);
tricloruro di arsenico (CAS 7784-34-1);
acido benzilico (CAS 76-93-7);
metilfosfonito di dietile (CAS 15715-41-0);
etilfosfonato di dimetile (CAS 6163-75-3);
difluoruro di etilfosfinile (CAS 430-78-4);
difluoruro di metilfosfinile (CAS 753-59-3);
3-chinuclidinone (CAS 3731-38-2);
pentacloruro di fosforo (CAS 10026-13-8);
pinacolone (CAS 75-97-8);
cianuro di potassio (CAS 151-50-8);
bifluoruro di potassio (CAS 7789-29-9);
bifluoruro di ammonio (CAS 1341-49-7);
fluoruro di sodio (CAS 7681-49-4);
bifluoruro di sodio (CAS 1333-83-1);
cianuro di sodio (CAS 143-33-9);
trietanolammina (CAS 102-71-6);
pentasolfuro di fosforo (CAS 1314-80-3);
diisopropilammina (CAS 108-18-9);
dietilamminoetanolo (CAS 100-37-8);
solfuro di sodio (CAS 1313-82-2);
monocloruro di zolfo (CAS 10025-67-9);
dicloruro di zolfo (CAS 10545-99-0);
cloridrato di trietanolammina (CAS 637-39-8);
cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro (CAS 4261-68-1);
acido metilfosfonico (CAS 993-13-5);
dietilmetilfosfonato (CAS 683-08-9);
N,N-dimetilfosforamidedicloruro (CAS 677-43-0);
triisopropilfosfito (CAS 116-17-6);
etildietanolammina (CAS 139-87-7);
O,O-Dietilfosforotioato (CAS 2465-65-8);
O,O-Dietilfosforoditioato (CAS 298-06-6);
esafluorosilicato di sodio (CAS 16893-85-9);
acido diclorometilfosfonico (CAS 676-98-2);
dietilammina (CAS 109-89-7);
cloridrato di N,N-diisopropilamminoetanetiolo (CAS 41480-75-5);
fosgene: dicloruro di carbonile (CAS 75-44-5);
cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4);
cianuro di idrogeno (CAS 74-90-8);
cloropicrina: tricloronitrometano (CAS 76-06-2);
prodotti chimici, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento o in 1C350, contenenti un atomo di fosforo cui è legato un gruppo di metile, etile o propile (normale o iso) ma non altri atomi di carbonio;
dialogenuri fosforammidici di N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] diversi dall'N,N-dimetilfosforammidedicloruro specificato in 1C350.57;
N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)]-fosforammidati di dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)], diversi dall'N,N-dimetilfosforammidato di dietile specificato in 1C350;
N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetil-2-cloruri e corrispondenti sali protonati, diversi dal cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile e dal cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro specificati in 1C350;
N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] amminoetane-2-tioli e corrispondenti sali protonati, diversi dall'N,N-diisopropile-2-amminoetanetiolo (CAS 5842-07-9) e dal cloridrato di N,N-diisopropilamminoetanetiolo (CAS 41480-75-5) specificati in 1C350;
metildietanolammina (CAS 105-59-9).
Parte 2 — Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
Parte 3 — Condizioni e requisiti d'uso
1. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
a scopi militari, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione sia soggetto a un embargo sugli armamenti; o
ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;
l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui alla lettera a);
l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione saranno riesportati verso una destinazione diversa da quelle che figurano nell'elenco della parte 2 della presente sezione o nella parte 2 della sezione A o dagli Stati membri; o
i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione.
2. L'esportatore attesta nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU006.
3. L'esportatore che si avvalga della presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I requisiti in materia di notifica connessi con l'uso della presente autorizzazione e le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione, sono definiti dagli Stati membri.
Uno Stato membro può fare obbligo agli esportatori residenti o stabiliti nel suo territorio di registrarsi precedentemente al primo uso della presente autorizzazione La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza ritardo e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento.
Ove appropriato, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono basati su quelli stabiliti per l'uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate dagli Stati membri che le contemplano.
G. ESPORTAZIONE INTRAGRUPPO DI SOFTWARE E DI TECNOLOGIA
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU007
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Esportazione intragruppo di software e di tecnologia
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 — Prodotti
La presente autorizzazione riguarda tutta la tecnologia e tutto il software specificati nell'allegato I, ad esclusione di quelli elencati nella sezione I del presente allegato, nonché la tecnologia e il software relativi ai prodotti di cui alle voci 4A005, 4D004, 4E001.c, 5A001.f e 5A001.j.
Parte 2 – Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per l'esportazione di software e di tecnologia verso le seguenti destinazioni:
Parte 3 — Condizioni e requisiti d'uso
1. La presente autorizzazione consente l'esportazione del software e della tecnologia che figurano nell'elenco della parte 1 da parte di un esportatore che sia persona giuridica stabilita in uno Stato membro, da una società interamente posseduta o controllata dall'esportatore («società controllata») o da una società direttamente e interamente posseduta e controllata dalla stessa società madre dell'esportare («società affiliata»), a condizione che:
la società madre che controlla direttamente l'esportatore e l'entità che controlla in ultima istanza l'esportatore siano residenti o stabiliti in uno Stato membro o in un paese cui si applica l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001; e
la società madre che controlla direttamente l'esportatore fornisca una garanzia vincolante circa la conformità della società affiliata ai requisiti della presente autorizzazione; e
ai fini della presente autorizzazione, una società madre controlla un'altra società quando è in grado di esercitare un'influenza decisiva su di essa;
il software e la tecnologia esportati saranno utilizzati esclusivamente per le attività di sviluppo commerciale dei prodotti dell'esportatore e della società controllata o affiliata, rispettivamente, e, nel caso dei lavoratori dipendenti, nel quadro del contratto che istituisce il rapporto di lavoro; e
il software e la tecnologia esportati ed eventuali prodotti che ne derivano restano sotto il pieno controllo dell'esportatore o, per soddisfare i requisiti della presente autorizzazione qualora l'esportazione sia destinata a una società affiliata, restano sotto il pieno controllo della società madre che controlla direttamente la società affiliata e non sono condivisi con nessun'altra entità; e
il software e la tecnologia esportati sono restituiti all'esportatore e completamente rimossi dalla società controllata o dalla società affiliata una volta completata l'attività di sviluppo o qualora la società controllata o la società affiliata siano acquisite da un'altra entità. Eventuali tecnologie da essi derivate saranno trasmesse all'esportatore e completamente rimosse dalla società controllata o dalla società affiliata.
2. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di software e di tecnologia se:
l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito che il software o la tecnologia in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
a scopi militari, paramilitari, di polizia, intelligence e di sorveglianza o ad altri scopi di sicurezza da parte del governo o di entità che agiscono per conto dello stesso;
ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro; o
ad essere utilizzati in relazione a una violazione dei diritti umani, dei principi democratici o della libertà di espressione, quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
l'esportatore è a conoscenza del fatto che il software o la tecnologia in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui alla lettera a);
l'esportatore è a conoscenza del fatto che il software o la tecnologia in questione saranno riesportati verso una destinazione diversa da quelle che figurano nell'elenco della sezione A, parte 2, del presente allegato e dagli Stati membri; o
l'esportatore è a conoscenza del fatto che il destinatario o utilizzatore finale dei prodotti in questione è un servizio militare, paramilitare, di polizia o di intelligence o un altro servizio di sicurezza governativo, o che i prodotti sono destinati a entità che agiscono per conto di tali servizi.
Uno Stato membro può adottare norme nazionali che estendano le lettere b) e c), per includere i casi in cui l'esportatore abbia motivo di sospettare che il software o la tecnologia in questione siano destinati agli usi di cui alle lettere b) e c).
3. L'esportatore che intenda ricorrere alla presente autorizzazione attua un 'programma interno di conformità'.
4. L'esportatore attesta nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU007 in caso di esportazione fisica del software o della tecnologia.
5. L'esportatore che intenda ricorrere alla presente autorizzazione si registra prima del primo uso della medesima autorizzazione presso l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.
La registrazione è automatica e l'autorità competente ne notifica il ricevimento all'esportatore entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione.
6. L'esportatore che ricorra alla presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il primo uso della medesima autorizzazione almeno trenta giorni prima della data della prima esportazione.
7. L'esportatore che ricorra alla presente autorizzazione segnala all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'uso della presente autorizzazione. La relazione sull'uso della presente autorizzazione è presentata almeno una volta all'anno e comprende almeno informazioni concernenti:
la descrizione del software e della tecnologia;
ove disponibili, la quantità e il valore del software e della tecnologia;
le società controllate, affiliate e le società madri interessate dalla presente autorizzazione.
Le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione sono definiti dagli Stati membri.
H. CIFRATURA
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU008
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Cifratura
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 – Prodotti
1. La presente autorizzazione riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati nell'allegato I come segue:
2. La presente autorizzazione è valida solo se i prodotti soddisfano tutte le seguenti condizioni:
i prodotti utilizzano solo standard crittografici pubblicati o commerciali che sono stati approvati o adottati da organismi di normazione riconosciuti a livello internazionale;
i prodotti non utilizzano standard crittografici appositamente concepiti per uso governativo (ad esempio gli standard crittografici utilizzati nei sistemi radio di pubblica sicurezza, quali TETRA, TETRAPOL e P25); E
la funzionalità crittografica utilizzata dai prodotti non può essere modificata facilmente dall'utilizzatore.
3. La presente autorizzazione non è utilizzata se:
l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito, o è altrimenti a conoscenza (ad esempio da informazioni ricevute dal produttore), del fatto che i prodotti in questione sono stati accreditati o altrimenti approvati formalmente dall'autorità competente di uno Stato membro (o sono in corso di accreditamento o di approvazione formale) per la trasmissione, il trattamento o l'archiviazione di informazioni classificate equivalenti a RESTREINT UE/EU RESTRICTED o superiori;
l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito, o è altrimenti a conoscenza (ad esempio da informazioni ricevute dal produttore), del fatto che i prodotti in questione sono stati classificati dall'autorità competente di uno Stato membro (o sono in corso di classificazione) come aventi un contrassegno di classifica di sicurezza nazionale di categoria equivalente a RESTREINT UE/EU RESTRICTED o superiore.
Parte 2 — Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso tutte le destinazioni, eccetto:
le destinazioni ammissibili all'esportazione a norma dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001;
Afghanistan, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Cambogia, Cina (comprese Hong Kong e Macao), Congo, Corea del Nord, Egitto, Emirati arabi uniti, Eritrea, Georgia, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kirghizistan, Libano, Libia, Malaysia, Mali, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Oman, Pakistan, Qatar, Russia, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela, Yemen, Zimbabwe;
tutte le destinazioni, diverse da quelle elencate alla lettera b), soggette a un embargo sugli armamenti o soggette alle misure restrittive dell'Unione applicabili ai beni a duplice uso.
Parte 3 — Condizioni e requisiti d'uso
1. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
a scopi militari, paramilitari, di polizia, intelligence e di sorveglianza o ad altri scopi di sicurezza da parte del governo o di entità che agiscono per conto dello stesso;
ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro; or
ad essere utilizzati in relazione a una violazione dei diritti umani, dei principi democratici o della libertà di espressione, quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui alla lettera a);
l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione saranno riesportati verso una destinazione esclusa ai sensi della parte 2, lettera b) o c), della presente autorizzazione;
i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione;
l'esportatore è a conoscenza del fatto che il destinatario o utilizzatore finale dei prodotti in questione è un servizio militare, paramilitare, di polizia o di intelligence o un altro servizio di sicurezza governativo, o che i prodotti sono destinati a entità che agiscono per conto di tali servizi; o
l'esportazione è controllata in virtù di una qualsiasi delle voci riportate nell'allegato I non specificate nella presente autorizzazione.
2. Qualora sia necessaria una dichiarazione doganale, l'esportatore attesta nella medesima che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU008.
3. L'esportatore che intenda ricorrere alla presente autorizzazione si registra prima del primo uso della medesima autorizzazione presso l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito. La registrazione è automatica e l'autorità competente ne notifica il ricevimento all'esportatore entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione.
4. L'esportatore registrato notifica il primo uso della presente autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito almeno dieci giorni prima della data della prima esportazione.
5. L'esportatore presenta, su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito, i dati tecnici di ogni esportazione prevista o effettuata in virtù della presente autorizzazione. Qualora tali dati tecnici siano stati richiesti per un prodotto specifico e siano intervenute modifiche a tali dati, l'esportatore ne informa senza ritardo l'autorità competente. I dati tecnici comprendono almeno le seguenti informazioni sull'articolo:
costruttore;
denominazione del prodotto;
numero del modello;
descrizione dell'articolo — breve descrizione generale dell'articolo quale potrebbe figurare in un opuscolo sul prodotto;
se necessario, secondo quanto deciso dalle autorità competenti, specifiche tecniche, tra cui:
un elenco di tutti gli algoritmi crittografici pertinenti, compresa la gestione delle chiavi associate, relativi alla riservatezza dei dati;
un elenco dei protocolli cui l'articolo aderisce;
la specificazione della pre o post-elaborazione dei dati, quali la compressione di testo in chiaro o la pacchettizzazione di dati cifrati;
dettagli delle interfacce di programmazione che possono essere utilizzate per accedere alla funzionalità crittografica del prodotto;
la classificazione per il controllo delle esportazioni.
6. L'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito può, per motivi di sicurezza nazionale, vietare all'esportatore di ricorrere alla presente autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per qualsiasi prodotto di cui alla parte 1. Lo Stato membro interessato informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito al ricorso a tale disposizione.
7. L'esportatore registrato, su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito, comunica l'uso della presente autorizzazione. La relazione sull'uso della presente autorizzazione è presentata, su richiesta, almeno una volta all'anno e comprende almeno le seguenti informazioni:
la classificazione per il controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso;
la quantità e il valore dei prodotti a duplice uso;
il nominativo e l'indirizzo del destinatario;
qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso;
un riferimento all'ultima presentazione dei dati tecnici sui prodotti a duplice uso.
I. ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 6, LETTERA A), DEL PRESENTE REGOLAMENTO E ALLE SEZIONI A, C, D E G DEL PRESENTE ALLEGATO
Le voci non riportano sempre una descrizione completa dei prodotti e delle relative note all'allegato I. Solo l'allegato I fornisce una descrizione completa dei prodotti.
La menzione di un prodotto nella presente sezione non influisce sull'applicazione della nota generale sul software (NGS) di cui all'allegato I.