Article 12
Ai sensi del presente regolamento possono essere rilasciati o istituiti i seguenti tipi di autorizzazioni di esportazione:
autorizzazioni di esportazione specifiche;
autorizzazioni globali di esportazione;
autorizzazioni generali di esportazione nazionali;
autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione per le esportazioni di taluni prodotti verso determinate destinazioni a condizioni e requisiti specifici per l'utilizzo di cui alle sezioni da A ad H dell'allegato II.
Le autorizzazioni rilasciate o istituite ai sensi del presente regolamento hanno validità su tutto il territorio doganale dell'Unione.
Fatto salvo l'articolo 2, punto 3), se l'esportatore non è residente o stabilito nel territorio doganale dell'Unione, l'autorità competente dello Stato membro in cui si trovano i prodotti a duplice uso rilascia autorizzazioni di esportazione specifiche a norma del presente regolamento.
Tutte le autorizzazioni di esportazione specifiche e globali sono rilasciate, ove possibile, con mezzi elettronici su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli che compaiono nella sezione A dell'allegato III.
Le autorizzazioni per grandi progetti sono valide per una durata stabilita dall'autorità competente, ma per non più di quattro anni, salvo in circostanze debitamente giustificate in base alla durata del progetto.
Le autorizzazioni di esportazione specifiche sono subordinate a una dichiarazione relativa all'uso finale. L'autorità competente può esentare talune domande dall'obbligo di fornire una dichiarazione relativa all'uso finale. Le autorizzazioni globali di esportazione possono essere subordinate a una dichiarazione relativa all'uso finale, se opportuno.
Gli esportatori che utilizzano autorizzazioni di esportazione globali attuano un ICP, a meno che l'autorità competente non lo ritenga superfluo a causa di altre informazioni di cui ha tenuto conto nel trattare la domanda di autorizzazione di esportazione globale presentata dall'esportatore.
Gli obblighi di notifica e relativi all'ICP concernenti l'utilizzo delle autorizzazioni globali di esportazione sono definiti dagli Stati membri.
Su richiesta degli esportatori, le autorizzazioni globali di esportazione che contengono limitazioni quantitative sono suddivise.
Le autorizzazioni generali di esportazione nazionali:
escludono dal proprio ambito di applicazione i prodotti elencati nella sezione I dell'allegato II;
sono definite dalla legislazione o prassi nazionale; possono essere utilizzate da tutti gli esportatori residenti o stabiliti nello Stato membro che rilascia tali autorizzazioni purché soddisfino i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella legislazione nazionale complementare. Sono rilasciate conformemente alle indicazioni di cui alla sezione C dell'allegato III;
non devono essere utilizzate qualora l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente del fatto che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o qualora l'esportatore sia a conoscenza del fatto che detti prodotti sono destinati a tali usi.
Le autorizzazioni generali di esportazione nazionali possono anche applicarsi ai prodotti e alle destinazioni elencati nelle sezioni da A ad H dell'allegato II.
Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate o modificate. La Commissione pubblica tali notifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
Le autorità competenti degli Stati membri procedono a scambi di informazioni sugli esportatori cui è stato vietato di utilizzare un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, a meno che l'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito non concluda che l'esportatore non tenterà di esportare prodotti a duplice uso attraverso un altro Stato membro. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6.