Article 23
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi:
l'elenco delle autorità competenti degli Stati membri abilitate:
le misure di cui all'articolo 25, paragrafo 1.
La Commissione trasmette le informazioni agli altri Stati membri e le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, adottano tutte le disposizioni atte ad istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficiente il regime di controllo delle esportazioni dell'Unione e assicurare l'attuazione e l'applicazione coerenti ed efficaci del controllo in tutto il territorio doganale dell'Unione. Lo scambio di informazioni può comprendere:
dati pertinenti relativi alle licenze, forniti per ciascuna autorizzazione rilasciata (per esempio valore e tipi di licenze e relative destinazioni, numero di utilizzatori delle autorizzazioni generali);
informazioni supplementari riguardanti l'applicazione dei controlli, comprese informazioni sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sul numero di operatori che dispongono di un ICP e, ove disponibili, dati sulle esportazioni di prodotti a duplice uso effettuate in altri Stati membri;
informazioni relative all'analisi alla base delle aggiunte o delle aggiunte previste agli elenchi di controllo nazionale a norma dell'articolo 9;
informazioni riguardanti l'applicazione dei controlli, compresi audit basati sul rischio, dati particolareggiati relativi agli esportatori che sono stati privati del diritto di usare autorizzazioni generali di esportazione nazionali o dell'Unione e, se del caso, numero di violazioni, sequestri e applicazione di altre sanzioni;
dati relativi a utilizzatori finali sensibili, soggetti coinvolti in attività di approvvigionamento sospette e, se disponibili, itinerari seguiti.