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CELEX 02021R0821 · v20260921

Article 29

1.  
La Commissione e gli Stati membri mantengono, ove opportuno dialoghi con i paesi terzi, al fine di promuovere la convergenza globale dei controlli.

I dialoghi possono sostenere la cooperazione regolare e reciproca con i paesi terzi, compreso lo scambio di informazioni e migliori pratiche, nonché lo sviluppo di capacità e la sensibilizzazione dei paesi terzi. I dialoghi possono inoltre incoraggiare l'adesione dei paesi terzi a solidi controlli delle esportazioni sviluppati da regimi multilaterali di controllo delle esportazioni come modello per le migliori pratiche internazionali.

2.  
Fatte salve le disposizioni di accordi o protocolli di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione e i paesi terzi, il Consiglio può autorizzare la Commissione a negoziare con i paesi terzi su accordi per il riconoscimento reciproco dei controlli sulle esportazioni dei prodotti a duplice uso oggetto del presente regolamento.

Tali negoziati sono condotti in conformità delle procedure di cui all'articolo 207, paragrafo 3, TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a seconda dei casi.

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