Article 17
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 18 al fine di modificare gli elenchi di prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV, come segue:
l'elenco di prodotti a duplice uso di cui all'allegato I è modificato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri e, se del caso, dall'Unione in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali;
nel caso in cui la modifica dell'allegato I riguardi prodotti a duplice uso elencati anche nell'allegato II o IV, tali allegati sono modificati di conseguenza.