Article 28
Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti:
di raccogliere informazioni su qualsiasi commessa od operazione riguardante prodotti a duplice uso;
di verificare la corretta applicazione delle misure di controllo delle esportazioni, che possono includere in particolare il potere di ispezionare i locali delle persone coinvolte in un'operazione di esportazione o degli intermediari che intervengono nella fornitura di servizi di intermediazione nelle circostanze di cui all'articolo 6 o dei fornitori di assistenza tecnica nelle circostanze di cui all'articolo 8.