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CELEX 01998L0024 · v20240408

ANNEX I


ELENCO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORI

Nome dell'agente

N. CE (1)

N. CAS (2)

Valori limite

Osservazioni

Misure transitorie

8 ore (3)

Breve durata (4)

μg /m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

μg /m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

Diisocianati

[misurati come NCO (10)]

 

 

6

 

 

12

 

 

Pelle (8)

Sensibilizzazione cutanea e respiratoria (9)

Fino al 31 dicembre 2028 si applicano un valore limite di 10 μg NCO/m3 in relazione a un periodo di riferimento di otto ore e un valore limite di esposizione di breve durata di 20 μg NCO/m3.

(1)   

N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(2)   

N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

(3)   

Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

(4)   

Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(5)   

μg/m3 = microgrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(6)   

ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).

(7)   

f/ml = fibre per millilitro.

(8)   

Può contribuire in modo significativo al carico corporeo totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

(9)   

La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.

(10)   

Per NCO si intendono i gruppi funzionali isocianati dei composti diisocianati.

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