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CELEX 01998L0024 · v20240408

Article 12 / Adeguamenti degli allegati, preparazione e adozione degli orientamenti tecnici

▼M3

1.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione relativa agli agenti chimici, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze relative agli agenti chimici.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

▼B

2.  
La Commissione stabilisce orientamenti pratici di carattere non obbligatorio. Essi si riferiscono agli aspetti menzionati negli articoli 3, 4, 5 e 6 e nell'allegato II, punto 1.

La Commissione consulta preliminarmente il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, a norma della decisione 74/325/CEE.

Nell'applicazione della presente direttiva gli Stati membri tengono conto per quanto possibile dei suddetti orientamenti quando stabiliscono le politiche nazionali in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori.

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