Article 7 / Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
1.
Fatti salvi gli obblighi stabiliti dall'articolo 8 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, mette a punto procedure (piani di azione) che possono essere attuate al verificarsi di tali eventi, in modo tale da intraprendere azioni adeguate. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuare a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriate installazioni di pronto soccorso.
2.
Nel caso in cui si verifichi un evento del tipo descritto nel paragrafo 1, il datore di lavoro adotta immediatamente misure volte ad attenuare gli effetti e ne informa i lavoratori interessati.
Per ripristinare la normalità:
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il datore di lavoro adotta le misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima;
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solo i lavoratori che sono indispensabili all'effettuazione di riparazioni ed altre attività necessarie possono operare nell'area colpita.
3.
I lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita sono essere forniti di adeguati indumenti protettivi, di attezzature di protezione individuale, di attrezzature e apparecchiature speciali di sicurezza che debbono utilizzare sino a quanto persiste la situazione anomala, che non deve comunque divenire permanente.
Ai soggeti non protetti non è consentito di rimanere nell'area colpita.
4.
Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi di allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare un aumento del rischio per la salute e per la sicurezza, al fine di garantire una reazione adeguata e di avviare immediatamente azioni per porre rimedio alla situazione, azioni di assistenza, di evacuazione e di soccorso nei casi in cui ciò risulti necessaro.
5.
Il datore di lavoro rende disponibili le informazioni sulle misure di emergenza relative agli agenti chimici pericolosi. I servizi interni ed esterni competenti per gli incidenti e le emergenze hanno accesso a tali informazioni. Esse comprendono:
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informazioni preliminari sulle attività pericolose, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che i servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali; e
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qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possono derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.