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CELEX 01998L0024 · v20240408

Article 4 / Determinazione e valutazione dei rischi presentati da agenti chimici pericolosi

1.  

Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro determina innanzi tutto l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro. In caso affermativo, egli valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti chimici, prendendo in considerazione quanto segue:

— 
le loro proprietà pericolose;

▼M2

— 
le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore (per esempio la pertinente scheda dei dati di sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 )),

▼B

— 
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
— 
le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
— 
i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici stabiliti nel territorio dello Stato membro in questione;
— 
gli effetti delle misure preventive adottate o da adottare;
— 
se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Il datore di lavoro riceve dal fornitore o da altre fonti direttamente accessibili le informazioni supplementari necessarie per la valutazione dei rischi. Ove opportuno, tali informazioni comprendono la valutazione specifica relativa ai rischi per gli utilizzatori elaborata sulla base della normativa comunitaria sugli agenti chimici.

2.  
Il datore di lavoro deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell'articolo 9 della direttiva 89/391/CEE e precisa quali misure sono state adottate a norma degli articoli 5 e 6 della presente direttiva. La valutazione dei rischi è documentata nella forma richiesta dalla legislazione e dalla prassi nazionali; questa può includere una giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici rendono non necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. La valutazione dei rischi è costantemente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario.
3.  
Nella valutazione dei rischi sono incluse talune attività nell'ambito dell'impresa o della fabbrica, come ad esempio la manutenzione, rispetto alle quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione, o che possono provocare effetti dannosi sulla salute e sulla sicurezza per altri motivi, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.
4.  
Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a vari agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
5.  
Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione di misure di prevenzione.
6.  
Gli orientamenti pratici per la determinazione e la valutazione dei rischi e per il riesame e l'eventuale adeguamento delle stesse sono elaborati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

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