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CELEX 01998L0024 · v20240408

Article 1 / Obiettivo e campo di applicazione

1.  
La presente direttiva, che è la quattordicesima direttiva particolare a norma dell'articolo 16 della direttiva 89/391/CEE, determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
2.  
I requisiti della presente direttiva si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono o possono essere presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono i provvedimenti di protezione radiologica previsti dalle direttive adottate in base al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
3.  
Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni della presente direttiva, fatte salve le disposizioni più severe e/o specifiche contenute nella direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ( 1 ).
4.  
Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano integralmente a tutto il settore di cui al presente articolo, fatte salve le disposizioni più severe e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
5.  
Per quanto concerne il trasporto di agenti chimici pericolosi si applicano le disposizioni della presente direttiva, fatte salve le disposizioni più severe e/o specifiche contenute nelle direttive 94/55/CE ( 2 ) e 96/49/CE ( 3 ), nelle disposizioni del codice IMDG, del codice IBC e del codice IGC, quali definite all'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE ( 4 ), nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data di entrata in vigore della presente direttiva dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

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