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CELEX 01998L0024 · v20240408

Article 3 / Valori limite di esposizione professionale e valori limite biologici

1.  
La Commissione valuta il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici pericolosi e il livello di esposizione professionale in base ad una valutazione scientifica indipendente dei più aggiornati dati scientifici disponibili.
2.  
In base alla valutazione di cui al paragrafo 1 e previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, la Commissione propone, sotto forma di valori limite indicativi di esposizione professionale, obiettivi europei in materia di protezione dei lavoratori dai rischi chimici, da fissare a livello comunitario.

▼M3

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di integrare la presente direttiva fissando o rivedendo i valori limite indicativi di esposizione professionale di cui al primo comma del presente paragrafo, tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione.

Gli Stati membri informano le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori in merito ai valori limite di esposizione professionale stabiliti a livello dell’Unione.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

▼B

3.  
Per ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato, a livello comunitario, un valore limite indicativo di esposizione professionale, gli Stati membri fissano un valore limite nazionale di esposizione, tenendo conto del valore limite comunitario, e ne determinano la natura in base alla normativa e alla prassi nazionali.
4.  
I valori limite di esposizione professionale obbligatori possono essere fissati a livello comunitario e, in aggiunta ai fattori considerati per la determinazione dei valori limite indicativi di esposizione professionale, tengono conto dei fattori di fattibilità mantenendo al tempo stesso l'obiettivo di garantire la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Detti valori limite sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 118 A del trattato e indicati nell'allegato I della presente direttiva.
5.  
Per ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato un valore limite di esposizione professionale obbligatorio, gli Stati membri fissano un valore limite nazionale di esposizione professionale obbligatorio corrispondente, basato sul valore del limite comunitario, ma non superiore ad esso.
6.  
I valori limite biologici obbligatori possono essere ricavati a livello comunitario in base alla valutazione di cui al paragrafo 1 e alla disponibilità di tecniche di misurazione e riflettono i fattori di fattibilità mantenendo, al tempo stesso, l'obiettivo di garantire la salute dei lavoratori sul posto di lavoro. Detti valori limite sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 118 A del trattato e sono indicati nell'allegato II della presente direttiva, insieme ad altre informazioni pertinenti in materia di sorveglianza sanitaria.
7.  
Per ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato un valore limite biologico obbligatorio, gli Stati membri stabiliscono un valore limite biologico nazionale obbligatorio corrispondente, basato sul valore del limite comunitario, ma non superiore ad esso.
8.  
Quando uno Stato membro introduce o modifica un valore limite nazionale di esposizione professionale o un valore limite biologico nazionale relativi ad un agente chimico, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo i relativi dati scientifici e tecnici. La Commissione intraprende le azioni adeguate.
9.  
Sulla base delle relazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 15, la Commissione effettua una valutazione del modo in cui gli Stati membri hanno tenuto conto dei valori limite indicativi della Comunità laddove fissano i corrispondenti valori limite nazionali di esposizione professionali.
10.  
A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, vengono sviluppati metodi standardizzati di misurazione e valutazione delle concentrazioni atmosferiche presenti sul posto di lavoro in relazione ai valori limite di esposizione professionale.

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